La DGR X/3965 del 31 luglio 2015 prevede che: Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell’impianto termico. Laddove l’Autorità preposta alle attività ispettive rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia. Prima di procedere all’irrogazione della sanzione prevista, l’Autorità competente può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata l’Autorità competente provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti l’Autorità competente può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l’obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate. Nel corso dell’attività ispettiva viene redatto, ai sensi della L.R. 90/1983, processo verbale di accertamento dell’infrazione cui fa seguito, a cura dell’Ente competente alle ispezioni, la notifica al trasgressore dell’infrazione rilevata e l’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente. Data ultima modifica: 28 aprile 2016