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Designazione dei rappresentanti di lista

Nelle elezioni del Parlamento Europeo, i delegati delle liste dei candidati possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, di cui uno effettivo e l’altro supplente.
Le designazioni possono essere presentate entro il giovedì precedente l’elezione alla segreteria del Comune con le seguenti modalità:
-  sino a tutto giovedì 6 giugno 2024: mediante posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it;
-  a mano presso il Punto in Comune - Sportello del cittadino - Protocollo (via XXV Aprile, 4) - senza obbligo di prenotazione nella giornata di giovedì 6 giugno 2024 dalle ore 8.30 alle ore 12.30
-  a mano, alla Segreteria generale presso il Municipio di Piazza Confalonieri nella giornata di giovedì 6 giugno 2024 dalle ore 8.30 alle ore 15.30.
La Segreteria del Comune cura la trasmissione delle predette designazioni ai Presidenti di seggio insieme alle carte e agli oggetti occorrenti per la votazione e lo scrutinio.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli Presidenti di seggio il sabato mattina, durante le operazioni di autenticazione delle schede, o il sabato pomeriggio, prima che abbiano inizio le operazioni di voto.
Per tale seconda evenienza, il Sindaco consegna al presidente di ogni seggio, contemporaneamente agli oggetti e alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e scrutinio, l’elenco dei delegati che non hanno ancora designato i propri rappresentanti. I Presidenti di seggio, al momento della designazione dei rappresentanti di lista, devono verificarne la regolarità, tenendo presente che:
1) la designazione è ammissibile solo se fatta da uno dei delegati indicati nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati oppure da una delle persone (c.d. subdelegati) che i delegati stessi hanno autorizzato in forma autentica;
2) il rappresentante designato, oltre ad avere un documento di riconoscimento, deve essere elettore della stessa circoscrizione elettorale per il Parlamento europeo: tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso del designato;
3) il rappresentante deve saper “leggere e scrivere”: tale requisito può essere accertato nel modo ritenuto più opportuno;
4) la designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati (o dei subdelegati) deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge n. 53/1990;
5) il rappresentante, se la sua designazione è effettuata dal subdelegato, deve esibire una fotocopia, anche non autenticata, della autorizzazione a designare che il delegato ha rilasciato a favore del subdelegato.
I pubblici ufficiali possono esercitare la funzione di autenticare le firme esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Le modalità di autenticazione sono quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale:
• l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;
• il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso e il timbro dell’ufficio. Poiché le designazioni possono essere contenute in un unico atto per tutti i seggi elettorali del comune, a ogni presidente può essere presentato un estratto con i nominativi dei rappresentanti di lista designati per il proprio seggio. (Cfr. art. 12, penultimo comma, legge n. 18/1979; artt. 25, primo comma, e 30, n. 6, T.U. n. 361/1957).

Data ultima modifica: 3 giugno 2024
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