Servizi > Tributi > NUOVA IMU (DAL 2020)

IMU 2023

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 300/2022 le aliquote sono invariate rispetto al 2022 e pertanto confermate per l’anno 2023.

Se non si sono verificate variazioni rispetto all’anno precedente (ad es. vendite, acquisti, successioni…), è possibile versare gli stessi importi dell’anno 2022.

Resta confermata l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

L’IMU si versa sulle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, oltre che su tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali (ad esempio laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale).

Le scadenze IMU per l’anno 2023 sono le seguenti:
ACCONTO 16 giugno 2023;
SALDO 16 dicembre 2023.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2023.

Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente.
Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote confermate per l’anno 2023.

Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2023, sono le seguenti:
0,4 per cento (0,40%) - aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
0,4 per cento (0,40%) - per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2023, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. Ai sensi di quanto disposto dal comma 53 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per tali unità immobiliari l’imposta è ridotta al 75 per cento; (locazione a canone concordato, per informazioni clicca qui)
0,4 per cento (0,40%) - per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da fondazioni e onlus, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, che, al 1° gennaio 2023, vengano concesse in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;
0,46 per cento (0,46%) - per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2023, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. L’aliquota in argomento non trova applicazione qualora l’immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull’immobile;
0,46 per cento (0,46%) - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. In tale fattispecie la base imponibile è ridotta del 50% e il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione;
0,76 per cento (0,76%) – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2023, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
0,95 per cento (0,95%) – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le diverse fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti.

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707.
L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo.

Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, tramite home-banking sotto la voce "pagamento modello F24", nelle ricevitorie autorizzate al pagamento oppure sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione F24 Web.

Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è uguale o inferiore a € 12,00.

In questa sezione è possibile effettuare il calcolo dell’imposta on-line e stampare e pagare il relativo modello di versamento cliccando sul seguente link:

A decorrere dal 2022 tornano esenti dall’Imu i cosiddetti "immobili merce", vale a dire i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga questa destinazione e non siano in ogni caso locati (articolo 1, comma 751, legge 160/2019), in seguito all’abolizione della Tasi.


DISCIPLINA IMU ARTICOLO 5-DECIES DEL DECRETO LEGGE 146/2021


L’articolo 5-decies del Decreto Legge 146/2021, che ha modificato l’art. 1, c. 741, lett. b) L. 160/2019, interviene sulla disciplina IMU e, in particolare, sul caso dei coniugi che abbiano stabilito la residenza in due immobili differenti e che beneficino entrambi della esenzione IMU per abitazione principale.
La nuova normativa uniforma le situazioni in cui i due immobili si trovano in Comuni diversi e quelle in cui si trovano nel medesimo Comune: in entrambi i casi infatti solo una delle due unità, a scelta del contribuente, sarà esente dal versamento dell’IMU e verrà considerata abitazione principale.
E’ stata data facoltà ai contribuenti di scegliere quale dei 2 immobili esentare da Imu. Allo stato attuale esiste, quindi, una piena equivalenza tra la situazione dei coniugi che dimorano e risiedono in 2 immobili diversi ubicati nello stesso Comune o in Comuni diversi.
Il Dipartimento delle Finanze ha chiarito che la scelta dell’unità immobiliare esente deve essere effettuata dal soggetto passivo del tributo (proprietario o titolare del diritto reale di godimento), in sede dichiarativa.
Dunque, in occasione della compilazione della dichiarazione Imu 2022 (scadenza entro il mese di giugno 2023), occorrerà barrare il campo 15 relativo all’esenzione e riportare nelle annotazioni “Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex art. 1, comma 741, lett. b) della legge n. 160 del 2019.”
Il Dipartimento, infine, conferma che per le annualità pregresse non saranno irrogate sanzioni, dato che la normativa è stata oggetto nel corso degli anni di interpretazioni divergenti.

Innovando rispetto alla precedente disciplina che, secondo la rigorosa interpretazione fornita dalla Cassazione, precludeva l’accesso al beneficio a entrambi gli immobili di residenza dei coniugi nel caso di residenze anagrafiche separate in Comuni diversi.

Dichiarazione IMU
Devono essere presentate entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione.
Le dichiarazioni IMU relative all’anno di imposta 2022 devono essere presentate entro il 30 giugno 2023.
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta. Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (vedi sotto Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU).
I contribuenti possono utilizzare il nuovo modello di dichiarazione IMU/IMPi di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’ 8 agosto 2022.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) - alloggi sociali - e 5) - personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia - ed al comma 751, terzo periodo - beni merce - il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU in quanto compatibili.

Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune (vd. omologhe, decreti di trasferimento…).

Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

PDF - 336.1 Kb
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria
PDF - 143.2 Kb
Deliberazione di GC n. 300/2022
PDF - 511.9 Kb
Dichiarazione IMU/IMPi
PDF - 459.5 Kb
Istruzioni dichiarazione IMU/IMPi
PDF - 396.7 Kb
Richiesta di rimborso
PDF - 432.7 Kb
Richiesta di rateizzazione
Data ultima modifica: 26 marzo 2024
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

    Codice Fiscale 01971350150
    Partita Iva 00727780967
    Codice Catastale: C707

    Sito registrato al Tribunale di Monza n. 2022