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NUOVA IMU 2020

NUOVA IMU 2020, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU la quale assorbe la Tasi che risulta pertanto abolita a partire sempre dal 2020.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Resta confermata l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

L’IMU si versa sulle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, oltre che su tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali (ad esempio laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI

Per la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile (comma 761).

La scadenza dell’acconto 2020 è fissata per il 16 giugno 2020.

L’acconto IMU 2020 deve essere calcolato in misura pari alla metà (50%) di quanto versato per l’anno 2019 a titolo di IMU e TASI.

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno deve essere eseguito entro il 16 dicembre 2020, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 23/07/2020.

Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2020, sono le seguenti:

- 0,4 per cento (0,40%) - aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019);
- 0,4 per cento (0,40%) - per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2020, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998 n. 431, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. Ai sensi di quanto disposto dal comma 53 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per tali unità immobiliari l’imposta è ridotta al 75 per cento;
- 0,4 per cento (0,40%) - per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da fondazioni e onlus, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, che, al 1° gennaio 2020, vengano concesse in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;
- 0,46 per cento (0,46%) - per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2020, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. L’aliquota in argomento non trova applicazione qualora l’immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull’immobile;
- 0,46 per cento (0,46%) - per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. In tale fattispecie la base imponibile è ridotta del 50% e il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione;
- 0,76 per cento (0,76%) – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2020, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- 0,25 per cento (0,25%) – per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;
- 0,95 per cento (0,95%) – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le diverse fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti.

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707.

L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo.

Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta oppure mediante home-banking sotto la voce "pagamento modello F24".

Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è uguale o inferiore a € 12,00

Il calcolatore è progettato sulla base della Legge di Bilancio 160/2019 ma, anche tenendo conto di quanto indicato nella Circolare del Ministero Finanze 18/03/2020, in modo tale da calcolare l’acconto IMU sulla base della situazione imponibile del 2020, questo per facilitare chi nel 2020 ha una situazione di immobili posseduti variata rispetto al 2019.

DICHIARAZIONE IMU
Il termine per presentare la dichiarazione IMU relativa al 2019, ove necessaria, è stato fissato al 31 dicembre 2020.
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta. Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (vedi sotto Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU).

Per le variazioni intervenute nel 2020 è possibile presentare la dichiarazione entro il 30 giugno 2021.

Ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019, i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.

Nelle more dell’entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) - alloggi sociali - e 5) - personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia - ed al comma 751, terzo periodo - beni merce - il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.

Si ricorda che la presentazione della dichiarazione IMU è obbligatoria in tutti i casi indicati nelle istruzioni ministeriali e comunque ogni qualvolta le informazioni non siano direttamente conoscibili dal comune ( vd. omologhe, decreti di trasferimento…).

Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

Data ultima modifica: 5 maggio 2022
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