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Ravvedimento operoso

Che cos’è il ravvedimento operoso.
Il ravvedimento operoso è disciplinato dall’Articolo 13 del decreto legislativo 472/97
Con il DLgs 158/2015, è stato riformato il sistema sanzionatorio penale e amministrativo con decorrenza 01/01/2017 anticipato al 01/01/2016 dalla Legge di Stabilità 2016 al comma 133.

Ravvedimento operoso Decreto Fiscale 2020
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l’anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.

Quindi oltre che con il normale ravvedimento operoso come di seguito illustrato, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Il ravvedimento operoso lungo è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Ravvedimento operoso agevolato per versamenti entro 90 giorni dalla scadenza.

Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso IMU, TASI e TARI, il DLgs 158/2015 prevede all’articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell’Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:
"1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche’ non effettuati, e’ soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e’ ridotta alla meta’. Salva l’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e’ ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo."

In particolare al punto 3 stabilisce che:
"3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresi’ in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto."
In base a queste modifiche normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza come da dettaglio che trovate a seguire.

I calcoli IMU, TASI e il Ravvedimento operoso sono stati aggiornati secondo le nuove specifiche.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

1. Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l’imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell’imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
2. Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
3. Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015).
4. Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c’è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento.
Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
(*) La Dichiarazione in generale è presentata in caso di variazioni e ha effetti anche per gli anni successivi. In alcuni casi può essere richiesta la dichiarazione annuale

IL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IMU PUO’ ESSERE EFFETTUATO AL SEGUENTE LINK:
https://www.riscotel.it/

IL CALCOLO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO TARI PUO’ ESSERE EFFETTUATO AL SEGUENTE LINK:
https://www.riscotel.it/calcolo/tar...

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2024: 2,5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 novembre 2023, Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2023)
2023: 5% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2022, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2022)
2022: 1,25% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2021, Gazzetta Ufficiale n. 297 del 15 dicembre 2021)
2021: 0,01% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2020, Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020)
2020: 0,05% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 2019)
2019: 0,8% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018)
2018: 0,3% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2017)
2017: 0,1% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2016)
2016: 0,2% annuo (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2015)

Data ultima modifica: 3 gennaio 2024
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