Con la Legge 30/12/2018 n.145 (Legge di Bilancio 2019) NON sono state introdotte novità in materia IMU-TASI. Resta in vigore tutto quanto precedentemente stabilito dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016). L’IMU si versa sulle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, oltre che su tutti gli altri immobili diversi dalle abitazioni principali (ad esempio laboratori, negozi, capannoni, box non di pertinenza dell’abitazione principale). Il versamento di acconto deve essere effettuato entro il 16 giugno 2019. Il versamento di saldo deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2019. E’ possibile pagare l’Imu in un’unica soluzione (acconto + saldo) entro il 16 giugno 2019. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo. L’IMU dovrà essere pagata utilizzando il modello F24 presso gli istituti bancari, gli uffici postali, gli uffici di Equitalia o mediante home-banking sotto la voce "pagamento modello F24". LE ALIQUOTE DELL’IMU 2019 RIMANGONO INVARIATE RISPETTO A QUELLE DEL 2018. Il Consiglio Comunale con atto n. 16 del 29/04/2016 ha deliberato le aliquote IMU per l’anno 2016 secondo le seguenti modalità: ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA DEL 4,00 PER MILLE ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTE 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2019, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. Ai sensi di quanto disposto dal comma 53 dell’articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, per tali unità immobiliari l’imposta è ridotta al 75 per cento; 4 PER MILLE - per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da fondazioni e onlus, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, che, al 1° gennaio 2019, vengano concesse in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile; 4,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2019, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. ***(L’aliquota in argomento non trova applicazione qualora l’immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull’immobile); 4,6 PER MILLE – per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. In tale fattispecie la base imponibile è ridotta del 50% e il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 7,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2019, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile; 9,5 PER MILLE – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le altre fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti ( es.: locati a non residenti al 1° gennaio 2019, non locati e/o a disposizione); AREE EDIFICABILI: Il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2019. FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO, INCLUSI NEL GRUPPO CATASTALE ”D”: L’articolo 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha destinato l’intero gettito ai Comuni ad eccezione di quello derivante dai fabbricati ad uso produttivo, inclusi nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard. Questa misura può essere incrementata fino a 3 punti percentuali dai Comuni. La Risoluzione 33/E/2013, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo, nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76% il codice 3925; per l’eventuale incremento, che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire, il codice 3930. Per il Comune di Cinisello Balsamo l’incremento è pari a 0,19%. Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo. Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, presso gli sportelli Equitalia oppure mediante home-banking sotto la voce "pagamento modello F24". Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 2,07. L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento dell’IMU tramite modello F24 Tipologia immobili Codice Tributo IMU quota Comune Codice Tributo IMU quota Stato Abitazione principale e pertinenze 3912 ===== Fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale 3913 ===== Terreni 3914 ===== Fabbricati Categoria D 3930 3925 Aree fabbricabili 3916 ===== Altri fabbricati 3918 ===== DICHIARAZIONE IMU Il termine per presentare la dichiarazione IMU relativa al 2018, ove necessaria, è stato fissato al 30 giugno 2019. La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (vedi sotto Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU). Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione IUC non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana. Data ultima modifica: 29 maggio 2020 Autocertificazione_altri_fabbricati_imp (PDF, 48 Kb) Imu__istruzioni_dichiarazione (PDF, 435.4 Kb) Imu_modello_dichiarazione (PDF, 40.4 Kb) Deliberazione consiliare n.16_del_29-04-2016-imu_2016 (PDF, 84.8 Kb)