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IMU 2015

MODIFICATA dalla Legge di stabilità 2014 Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 -- Art. 1 commi da 703 a 731 (modifiche alla disciplina IMU)

CHI DEVE PAGARE L’IMU

L’IMU deve essere versata al Comune in cui sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
Nel caso di concessione di aree demaniali, è tenuto al pagamento il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing), è tenuto al pagamento il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

SU QUALI IMMOBILI SI PAGA L’IMU

L’IMU si applica sull’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 e relative pertinenze (box, cantina, deposito, ecc.) della stessa.
La Legge di stabilità 2014, Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 all’Art. 1, comma 707, lettera B)2 stabilisce: «L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10»;

La detrazione è determinata nella misura di € 200,00 (duecento/00) e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione medesima.

Si considera equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata da altro soggetto. Tale condizione è soggetta ad autocertificazione da consegnare obbligatoriamente entro il 16 giugno 2015 presso il Servizio Entrate, allegando il relativo certificato di ricovero permanente.

Ai fini IMU per usufruire delle “agevolazioni per abitazione principale”, occorre avere la residenza e la dimora abituale nell’immobile acquistato. Fino a quando non si acquisisce la residenza tale immobile è da considerarsi come “seconda casa”.
Ai fini delle imposte erariali (imposta di registro e ipo-catastali) per usufruire delle “agevolazioni prima casa” (pagamento delle imposte in misura ridotta), occorre acquisire la residenza entro 18 mesi dall’acquisto.

GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (c.d. BENIMERCE) Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge n.102/2013. Tali immobili a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA DEL 4,00 PER MILLE

1^ rata 16 giugno

ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTE

1^ rata 16 giugno

 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2015, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 4,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2015, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. ***(L’aliquota in argomento non trova applicazione qualora l’immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull’immobile);

 7,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2015, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 9,5 PER MILLE – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le altre fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti ( es.: locati a non residenti al 1° gennaio 2015, non locati e/o a disposizione);

AREE EDIFICABILI:

Il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2015 e comunque non inferiore ai valori determinati con deliberazione comunale.

FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO, INCLUSI NEL GRUPPO CATASTALE “D”:

L’articolo 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha destinato l’intero gettito ai Comuni ad eccezione di quello derivante dai fabbricati ad uso produttivo, inclusi nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard. Questa misura può essere incrementata fino a 3 punti percentuali dai Comuni. La Risoluzione 33/E/2013, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo, nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76% il codice 3925; per l’eventuale incremento, che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire, il codice 3930. Per il Comune di Cinisello Balsamo l’incremento è pari a 0,19%.

RIVALUTAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

Il valore su cui calcolare l’imposta si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5% (cinque), i seguenti moltiplicatori:

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria A/10;

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con eccezione dei fabbricati categoria D/5 il cui moltiplicatore è 80;

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

 135 per il reddito dominicale dei terreni agricoli, da rivalutarsi invece del 25%;

 110 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, da rivalutarsi invece del 25%.

PAGAMENTO: a norma dell’articolo 13, comma 13 bis, legge 214/2011
Il versamento della prima rata e’ eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata e’ eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo. Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, presso gli sportelli Equitalia oppure mediante home-banking sotto la voce "pagamento modello F24". Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 2,07.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento dell’IMU tramite modello F24

Tipologia immobili Codice Tributo IMU quota Comune Codice Tributo IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 =====
Fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale 3913 =====
Terreni 3914 =====
Fabbricati Categoria D 3930 3925
Aree fabbricabili 3916 =====
Altri fabbricati 3918 =====

DICHIARAZIONE IMU

Il termine per presentare la dichiarazione IMU relativa al 2014, ove necessaria, è stato fissato al 30 giugno 2015.

La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (vedi sotto Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU).

Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione IUC non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

Data ultima modifica: 16 maggio 2019
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