Dall’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9. LE ALIQUOTE DELLA TASI 2017 RIMANGONO INVARIATE RISPETTO A QUELLE DEL 2016. Abitazioni principali Definizione di abitazione principale Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del Codice Civile, classificate o classificabili esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ovvero in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche residenti. Aliquota Il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 28/04/2016 ha deliberato le aliquote TASI per l’anno 2016 secondo le seguenti modalità: a) 2,5 PER MILLE – per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati; b) ZERO PER MILLE – per tutte le residue fattispecie imponibili diverse da quelle indicate al punto a); La TASI deve essere versata per: • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, (cosiddetti beni merce) con aliquota pari al 2,5 per mille. Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell’IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione). Il codice del Comune di Cinisello Balsamo da indicare è: C707. Il codice tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello F24 è il seguente: * beni merce: 3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati. Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo. Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, presso gli sportelli Equitalia oppure mediante home-banking sotto la voce "pagamento modello F24". L’importo complessivo del Tributo annuo dovuto è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto disposto dal comma 166 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Non è dovuto il versamento se il tributo annuo da versare è uguale od inferiore a 2,07 euro. Se l’importo da versare supera i 2,07 euro, il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto. Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione IUC non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana. Data ultima modifica: 25 febbraio 2019 Deliberazione Tasi 2016 (PDF, 49.7 Kb)