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SALDO IMU 2013

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge (DL 30 Novembre 2013, n. 133 http://www.gazzettaufficiale.it/att...)
che conferma la cancellazione della seconda rata IMU 2013 per le seguenti categorie di immobili:

 abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un’unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

 abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art.1 comma 1 lettera b);

 unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

 i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

 i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

N.B. Non rientrano nella cancellazione i terreni non previsti dai precedenti riferimenti normativi.

Pertanto, per detti immobili non dovrà essere eseguito il pagamento previsto entro il prossimo 16 dicembre.

Va sottolineato che l’IMU non è dovuta anche per le fattispecie assimilate all’abitazione principale dalla legge e/o dal Regolamento comunale IMU, vale a dire :
- la casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio utilizzata come abitazione
principale dal coniuge assegnatario;
- l’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi;
- l’abitazione posta sul confine comunale, accatastata in parte nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo ed in parte nel Comune confinante, che costituisce porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell’altro comune;

GLI IMMOBILI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA (c.d. BENIMERCE)
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge n.102/2013, per l’anno 2013 non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
Per essi l’IMU 2013 è dovuta per la rata di acconto mentre non è dovuta la rata di saldo. Tali immobili a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall’imposta.

Tutti gli altri immobili non specificati sopra e non rientranti fra le suddette tipologie, sono normalmente soggetti al pagamento dell’imposta.

Per l’abitazione posseduta nel Comune di Cinisello Balsamo a titolo di proprietà o di usufrutto dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’A.I.R.E., tenuta dallo stesso a propria disposizione, l’IMU deve essere calcolata applicando l’aliquota ordinaria.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (leasing) deve pagare il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Il saldo dell’IMU, se dovuto, si deve pagare dal 1° al 16 dicembre 2013

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 9, il versamento della seconda rata e’ eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente per il 2013 per le fattispecie relative ai propri immobili.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA DEL 4,00 PER MILLE
2^ rata 16 dicembre

Pagano solo gli immobili esclusi dall’esenzione di cui al Decreto Legge, ovvero appartenenti alle categorie catastali A/1: abitazioni di tipo signorile - A/8: ville - A/9: castelli e palazzi eminenti, le relative pertinenze (categorie catastali C/6, C/2, C/7). Detrazione per l’abitazione principale: la detrazione è determinata nella misura di € 200,00 (duecento/00) e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione medesima. La detrazione viene maggiorata di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il totale complessivo di tale maggiorazione non può superare l’importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00). Tale detrazione si applica in misura proporzionale al periodo di effettiva residenza e dimora nell’abitazione principale e, rapportando i mesi di godimento del diritto fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, in ragione della frazione di 15 giorni.

Si considera equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata da altro soggetto. Tale condizione è soggetta ad autocertificazione da consegnare obbligatoriamente entro il 16 Settembre 2013 presso il Settore Entrate, allegando il relativo certificato di ricovero permanente.

ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTE
2^ rata 16 dicembre

 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 4,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. ***(L’aliquota in argomento non trova applicazione qualora l’immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull’immobile);

 7,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 10,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali, al 1° gennaio 2013, non risultino registrati contratti di locazione, intendendosi per tali gli alloggi tenuti a disposizione ma non utilizzati dal soggetto passivo, ovvero sottratti volontariamente al mercato delle locazioni;

 9,5 PER MILLE – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le altre fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti;

AREE EDIFICABILI:
Il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013 e comunque non inferiore ai valori determinati con deliberazione comunale.

FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO, INCLUSI NEL GRUPPO CATASTALE “D”:
L’articolo 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha destinato l’intero gettito ai Comuni ad eccezione di quello derivante dai fabbricati ad uso produttivo, inclusi nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard. Questa misura può essere incrementata fino a 3 punti percentuali dai Comuni. La Risoluzione 33/E/2013, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo, nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76% il codice 3925; per l’eventuale incremento, che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire, il codice 3930. Per il Comune di Cinisello Balsamo l’incremento è pari a 0,19%. Dal 1° gennaio di quest’anno il moltiplicatore relativo ai fabbricati del gruppo catastale “D”, diversi da quelli di cat. D/5, passa da 60 a 65.

L’IMU deve essere pagata al Comune nel quale sono situati gli immobili dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.

RIVALUTAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:
Il valore su cui calcolare l’imposta si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5% (cinque), i seguenti moltiplicatori:

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria A/10;

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con eccezione dei fabbricati categoria D/5 il cui moltiplicatore è 80;

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

 135 per il reddito dominicale dei terreni agricoli, da rivalutarsi invece del 25%;

 110 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, da rivalutarsi invece del 25%.

PAGAMENTO:
Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo. Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, presso gli sportelli Equitalia oppure mediante home-banking sotto la voce pagamento modello F24. Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 2,07.

MODALITA’ DI VERSAMENTO IMU PER CHI E’ ALL’ESTERO.

Con riguardo al pagamento dei contribuenti non residenti in Italia il Mef, con un comunicato del 31 maggio 2012 ha precisato che, nel caso in cui non sia possibile utilizzare l’F24 per effettuare i versamenti dall’estero, occorre provvedere così:
- per la quota spettante al Comune, occorre richiedere al Comune stesso istruzioni e codice Iban sul quale accreditare l’importo;
- per la quota riservata allo Stato sui fabbricati di categoria catastale D, va effettuato un bonifico
direttamente alla Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il seguente codice Iban: IT02G0100003245348006108000
La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:
- codice fiscale o partita Iva del contribuente o, in mancanza, codice di identificazione fiscale dello Stato estero di residenza;
- sigla Imu, nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e relativi codici tributo;
- annualità di riferimento;
- indicazione "saldo".

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento dell’IMU tramite modello F24

Tipologia immobili Codice Tributo IMU quota Comune Codice Tributo IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 =====
Fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale 3913 =====
Terreni 3914 =====
Fabbricati Categoria D 3930 3925
Aree fabbricabili 3916 =====
Altri fabbricati 3918 =====

DICHIARAZIONE IMU

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2013, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30/06/2014.

La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (vedi sotto Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU).

Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione IMU non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

IN ATTESA DI UNA RIFORMA COMPLESSIVA DELLA INTERA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, IL SERVIZIO DI CONTEGGI IMU INVIATI A DOMICILIO RESTA SOSPESO SINE DIE.

Data ultima modifica: 14 maggio 2020
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