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Limiti delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici

23 aprile 2013 aggiornamento normativa vedi fondo pagina

L’ articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di
riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trtasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo ecc.], che ha introdotto limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali:

« Articolo 13.
Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.

« 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro
25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle
liste elettorali comunali.

« 2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro
125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle
liste elettorali comunali.

« 3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l’importo
massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore
pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere
comunale non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra
fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000
e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato
alla carica di consigliere comunale non possono superare l’importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto
di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l’importo massimo
derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto
di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.

« 5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di
ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, escluse le spese sostenute
dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare
la somma risultante dal prodotto dell’importo di euro 1 per il numero dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali comunali.

« 6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano
le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata
dalla presente legge:
« a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di
cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati
che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo
restando l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi
sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale;
commi 7 e 8;
« b) articolo 11;
« c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere
con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo,
intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte
dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito
l’Ufficio elettorale circoscrizionale con l’Ufficio elettorale centrale;
« d) articolo 13;
« e) articolo 14;
« f ) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito
ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita
la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e
comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai
commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente
della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo
periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli
di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
« 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti,
movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione
di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.»

Per maggiori informazioni consultare il sito della Corte d’Appello di Milano

Data ultima modifica: 23 aprile 2013
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