La normativa nazionale DPR 74/2013 agli artt. 3 e 4 disciplina tempi e modi per l’esercizio degli impianti termici di riscaldamento/raffrescamento degli ambienti chiusi. In particolare: Art. 3 1. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare: 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. 2. Durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. 3. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 e’ ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia. 4. Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonchè le strutture protette per l’assistenza e il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei degenti o degli ospiti. Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria negli ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica destinazione d’uso giustifichino temperature diverse di detti valori. Art. 4 1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all’articolo 3 del decreto. 2. L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più sezioni: a) Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo; b) Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo; c) Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; d) Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile; e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile; f) Zona F: nessuna limitazione. 3. Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria. La zona climatica di riferimento per il Comune di Cinisello Balsamo è la Zona E (come indicato nell’allegato A al DPR 412/93) e consente pertanto un tempo di accensione dell’impianto termico per un massimo di 7 ore giornaliere al di fuori del periodo 15 ottobre - 15 aprile. Normativa di riferimento:Decreto del Presidente della Repubblica n.74/2013, Artt. 3 e 4 Allegato A, DPR 412/93 Data ultima modifica: 9 ottobre 2024