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Obblighi di legge

PRESENZA DI AMIANTO. QUALI SONO GLI OBBLIGHI DI LEGGE?
La sola presenza di amianto in un edificio non significa necessariamente che esista un rischio per la salute degli occupanti.
Dal momento in cui viene accertata la presenza di amianto in un edificio, secondo il Decreto Ministeriale 06/09/94 (artt. 6 e 12) il proprietario (in solido con l’occupante e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge oppure l’amministratore di condominio) è obbligato a mettere in atto un programma di controllo e manutenzione per ridurre al minimo i rischi per la salute.

Questo obbligo riguarda gli edifici civili, industriali e artigianali e il mancato rispetto delle disposizioni di legge prevede sanzioni amministrative e penali secondo la Legge 257/92.

L’obiettivo principale è quello di verificare periodicamente le buone condizioni dei materiali contenenti amianto affinché si prevenga la dispersione delle fibre.

Per fare ciò, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge ha l’obbligo di:
- inviare il modulo di notifica NA1 (Allegato 4 del Piano Regionale Amianto) alla Asl competente (per il Comune di Cinisello Balsamo è l’Ufficio prevenzione – Servizio igiene e sanità pubblica sito in via Oslavia 1 - 20099 Sesto San Giovanni (MI);
- far effettuare da persona abilitata (tecnico in possesso di Patentino regionale amianto) la valutazione del rischio secondo l’Indice di degrado conformemente all’Allegato A del Decreto Direzione generale sanità n. 13237 del 18/11/2008;
- comunicare alla Asl e al Comune il nominativo della persona designata come responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia o di manutenzione che possano causare un disturbo dei materiali di amianto; di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- documentare l’avvenuta corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare.

La responsabilità della trasmissione dei dati necessari ricade sul proprietario dell’immobile, salvo che per i condomini per i quali la responsabilità è invece dell’amministratore (art. 12, comma 3, D.P.R. 08/08/94).
Va sottolineato il fatto che l’inadempienza a questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 15 della Legge 257/92.

Data ultima modifica: 20 luglio 2016
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