Nel termine generico di "divorzio" si è soliti ricomprendere impropriamente le sentenze di scioglimento del matrimonio civile e le cessazioni degli effetti civili del matrimonio concordatario, nonchè gli annullamenti e le deliberazioni di sentenze straniere d’annullamento. Le sentenze sopra citate devono essere inviate allo Stato Civile a cura del cancelliere presso il tribunale o la corte d’appello che le ha emesse, per le relative incombenze. Le sentenze emesse dai tribunali italiani verranno immediatamente annotate sul relativo atto di matrimonio. Le sentenze emesse dai tribunali stranieri verranno prima trascritte per controllarne l’efficacia e poi definitivamente annotate. Il cittadino residente può verificare l’avvenuta variazione del suo stato civile recandosi presso l’Ufficio Anagrafe; se la variazione non è stata effettuata, il cittadino può rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile, dove è avvenuto il matrimonio, per accertare se la sentenza che lo riguarda è stata inviata e a che punto si trova il procedimento che ne consegue. La certificazione relativa al "divorzio" va richiesta presso l’Ufficio di Stato Civile competente (dove è avvenuto il matrimonio) e viene rilasciata alcuni giorni dopo (si tratta dell’estratto di matrimonio con l’annotazione della sentenza). Normativa di riferimento 1. D.P.R. 3/11/2000 n° 396 Ordinamento dello Stato Civile 2. LEGGE n. 898 DEL 1.12.1970 e sucessive modificazioni "Disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio" Dirigente Responsabile Gianluca Caruso Indirizzo Via XXV Aprile, 4 Orario dal lunedì al venerdì 8.30-13,00, mercoledì 14,00-17,00 Telefono 0266023893 Fax 0266023738 e-mail stato.civile@comune.cinisello-balsamo.mi.it Data ultima modifica: 20 giugno 2022