DENUNCIA DI NASCITA
Modalità di adempimento
La denuncia serve per dare atto della nascita del bambino.
Va fatta a discrezione dei genitori:
entro i primi tre giorni dalla nascita presso l’Ospedale o Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
entro i primi dieci giorni dalla nascita presso il Comune di nascita;
entro i primi dieci giorni dalla nascita nel Comune di residenza dei genitori (nel caso di genitori residenti in due differenti Comuni, salvo diverso accordo la dichiarazione è resa nel Comune di residenza della madre).
In caso di:
persone coniugate tra loro: può presentarsi indistintamente uno qualsiasi dei genitori;
persone non coniugate: deve/ devono presentarsi il/i genitore/i che intende/intendono riconoscere il neonato.
Per figli naturali non riconosciuti la denuncia deve essere fatta dal medico, dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
RICONOSCIMENTO FIGLI NATURALI
Descrizione del servizio
Il riconoscimento di figlio naturale può essere fatto davanti all’ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
- prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali.
- in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori naturali
- dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori naturali.
In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni.
Requisiti
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni.
Documenti da presentare
Chi intende riconoscere un figlio naturale in un momento successivo alla nascita è opportuno che si presenti, previo appuntamento, all’Ufficio dello Stato Civile con idoneo documento d’identità per chiarimenti su quanto è necessario.
La casistica infatti è varia e dipende dall’età del figlio da riconoscere.
La documentazione amministrativa occorrente per la formazione dell’atto, viene acquisita direttamente dall’Ufficiale di Stato Civile .
Per quanto riguarda il riconoscimento di un figlio nascituro è necessario presentare un certificato medico attestante lo stato di gravidanza.
Per
Normativa di riferimento
CODICE CIVILE art. 250 e segg.
LEGGE 30.05.1995, n. 218 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
D.P.R. n. 396 del 3.11.2000 - "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’Ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2 c. 12 legge 127 del 15.5.1997
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Responsabile dell’ufficio | Paola Cirinnà |
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