In caso di sequestro art.213 D.l.vo 285/92 del veicolo (es. art.193, assicurazione scaduta o mancante): 1. si può chiedere il dissequestro pagando la sanzione entro 60 gg dalla contestazione o notifica presentando il nuovo contratto assicurativo valido per almeno 6 mesi 2. fare istanza di demolizione entro 30 gg. 3. se affidato al custode acquirente, obbligo di chiedere la custodia entro 5 giorni. In caso di sequestro penale, il veicolo rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Se l’Autorità Giudiziaria dispone il dissequestro, il proprietario deve recuperare il proprio veicolo. Il dissequestro è formalizzato gratuitamente se l’avente diritto si presenta per il ritiro nei termini imposti dal Decreto di Dissequestro (ordinariamente 30 gg. dalla data di notifica); qualora non dovesse provvedere entro i termini, il veicolo potrà essere distrutto. In caso di fermo art.214 D.Lvo 285/92 1. se il veicolo è affidato al custode acquirente, il proprietario deve chiedere la custodia del veicolo entro 5 giorni. 2. se è affidato all’ interessato, deve recarsi presso l’ufficio alla scadenza del periodo per asportare il sigillo e riavere il documento di circolazione Data ultima modifica: 23 luglio 2019