L’art. 10, comma 2, alle lettere a) e c) della L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto che in deroga a quanto diversamente previsto (art.14, comma 35, del D.L.n. 201/11) i Comuni possono stabilire autonomamente la scadenza e il numero delle rate del versamento Tares e che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo». Alla luce del nuovo dettato normativo e contemperando l’obiettivo di quantificare esattamente gli importi dovuti, rispetto alle dinamiche di occupazione e cessazione, e limitare così operazioni di rimborso o compensazione il Comune invierà l’F24 dell’ultima rata Tares 2013, se dovuta, e la maggiorazione con scadenza 31 marzo 2014.}}} Di seguito il riferimento normativo: Legge 6 giugno 2013, n. 64 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.http://www.gazzettaufficiale.it/eli... Data ultima modifica: 14 maggio 2020