Il Contributo Comunale all’affitto è disciplinato dagli articoli 12 e 13 del vigente Regolamento Casa del Comune di Cinisello Balsamo (delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 26/05/2005).
Possono richiedere il contributo economico i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti nella parte 1 del Regolamento Casa del Comune di Cinisello Balsamo, con un ISEE/FSA non superiore a € 12.911,42 e che si trovino almeno in una delle seguenti condizioni:
- sfratto eseguito, sfratto in fase di esecuzione, sfratto dichiarato con sentenza esecutiva, ovvero in ogni altra comprovata situazione che comporti il rilascio dell’alloggio;
- presenza nel nucleo familiare di persone sole con uno o più minori a carico, di anziani ultra65enni o di persone diversamente abili;
- situazione di particolare rilevanza sociale, dovutamente suffragata da idonea relazione di un Servizio Sociale attestante lo stato di necessità del richiedente, previa verifica dell’Ufficio Comunale di cui all’art. 10;
- famiglie di futura formazione. In tal caso, verranno esaminati i requisiti in possesso dei richiedenti e non anche delle famiglie originarie.
Possono, inoltre, ricchiedere il contributo anche i nuclei familiari assegnatari in godimento di unità immobiliari da parte di cooperative edilizie a proprietà indivisa, a condizione che all’atto della presentazione della domanda provino la sussistenza dei seguenti ulteriori requisiti:
- avere un valore ISEE/FSA non superiore a € 5.681,03;
- attraverso certificazioni rilasciate dal legale rappresentante che la cooperativa assegnante non ha mai ricevuto benefici erogati dalla Pubblica Amministrazione per la realizzazione dell’unità immobiliare, quali agevolazioni, defiscalizzazione, e/o contributi.
I requisiti devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare, alla data di presentazione della domanda.
Sono esclusi dal beneficio:
- nuclei familiari morosi;
- titolari del diritto di proprietà su un alloggio adeguato alle proprie esigenze familiari, ovunque ubicato sul territorio nazionale;
- occupanti abusivi di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Sono considerati morosi temporanei e quindi ammessi al beneficio:
- nuclei familiari con reddito costituito da pensione con entrate complessive pari o minori al canone di locazione riportato sul contratto di locazione, debitamente registrato;
- quando nel nucleo familiare si verificano situazioni di licenziamento, ovvero ogni altra situazione che provochi una caduta del reddito.