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Vincoli di tutela

Vincoli esistenti

Villa Ghirlanda Silva è tutelata dal 31 ottobre 1925, ai sensi della ex lege n. 364 del 20 giugno 1909, mentre il parco è tutelato dal 1939, ai sensi ex lege n. 1089 (1 giugno 1939) e n. 1497 (29 giugno 1939).
Oggi l’intero complesso di Villa Ghirlanda Silva è tutelato ai sensi del D. Lgs 42/2004 - Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ed è sottoposto alla vigilanza degli organi centrali e periferici del MIC (Ministero della Cultura).

Il Codice "Urbani" contempla infatti quanto già sancito dalle precedenti leggi di tutela n.1089 e 1497 del 1939. In particolare alla legge n. 1089 “Tutela delle cose di interesse artistico o storico” si richiama l’articolo 10 c. 4, lettera f, elencando quali Beni culturali – oggetto della tutela: “le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”. Il dettato della legge n. 1497 “Protezione della bellezze naturali” si ritrova invece nell’articolo 136 c. 1, lettera b della parte terza del Codice, che individua i Beni paesaggistici e riconosce notevole interesse pubblico a “le ville, i giardini e i parchi, (…) che si distinguono per la loro non comune bellezza”.

Il Codice è stato pertanto concepito come strumento per perseguire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, che comprende i beni culturali, “cose immobili e mobili che, ai sensi degli articolo 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (legge n. 1089 del 1939) e i beni paesaggistici, “immobili e aree indicati dall’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge” (leggi 1497 del 1939 e legge “Galasso” n. 431 del 1985).
Ogni soggetto in possesso di un bene culturale o paesaggistico, è chiamato a perseguire:
- la tutela (articolo 3) del bene, garantendone la protezione e conservazione per fini di pubblica utilità;
- la valorizzazione (articolo 6), promuovendo la conoscenza del patrimonio culturale e assicurando l’utilizzo consapevole e rispettoso, nonché la pubblica fruizione.

Fonti:
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio MIBACT: https://www.dgabap.beniculturali.it...
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio: https://www.beniculturali.it/mibac/...

Data ultima modifica: 15 marzo 2024
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