Bilancio consolidato
L’art. 11-bis del D.lgs. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n.126 del 10.08.2014, prevede che gli enti di cui all’articolo 1, comma 1 (regionie, enti locali e loro enti e organismi strumentali) redigano il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato concernente il bilancio consolidato di cui all’allegato n. 4/4. Tale principio stabilisce che il bilancio consolidato deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.