Accesso civico
Il riordino della disciplina sulla trasparenza operato dal decreto legislativo n. 97/2016 (cosiddetto Foia - Freedom of Information Act) ha inteso favorire ulteriormente forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione dei cittadini attraverso l’introduzione del diritto all’accesso civico generalizzato, accanto all’accesso civico già regolato dall’articolo 5 del d.lgs. 33/2013.
Le due attuali tipologie di accesso civico hanno finalità e modalità di esercizio differenti. L’esercizio di entrambi i diritti deve avere ad oggetto esclusivamente la richiesta di documenti, informazioni o dati relativi ad attività di competenza di questa Amministrazione. Il diritto si esercita gratuitamente, compilando il modulo predisposto, senza indicare particolari motivazioni.
Rimane ferma la possibilità di esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi previsto dalla legge n. 241/1990 e successive modifiche. È riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, nell’ambito di un procedimento amministrativo, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
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Registro degli accessi
In questa sezione l'Amministrazione pubblica l'elenco delle richieste di accesso documentale, di accesso civico e di accesso generalizzato con indicazione dell'oggetto, della data della richiesta e dell'esito con la data della decisione (determinazione Anac n. 1309/2016).
Accesso civico "semplice"
Riguarda il diritto di chiunque di chiedere: documenti, informazioni o dati che il Comune ha omesso di pubblicare pur avendone obbligo ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza.
Accesso civico "generalizzato"
Riguarda il diritto di chiunque di accedere ed ottenere dati, documenti ed informazioni detenuti dal Comune, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obblighi di pubblicazione, ad esclusione di quelli sottoposti a regime di riservatezza.
Accesso ai documenti amministrativi
L’accesso documentale è disciplinato dall’art. 22 e seguenti della legge 241/90. Possono esercitare il diritto di accesso i soggetti i cui interessi siano toccati da un provvedimento della Pubblica amministrazione.