Richiesta di pubblicazione di matrimonio

Dettagli della notizia

Pubblicato il:

22 marzo 2014

Per le tre tipologie di

  • matrimonio civile
  • matrimonio religioso di tipo cattolico (concordatario)
  • matrimonio religioso di rito non cattolico (acattolico).

è necessario che le pubblicazioni siano affisse negli uffici comunali per 8 giorni.

Il certificato di eseguita pubblicazione è rilasciato dopo 3 giorni, ha validità 6 mesi ed è idoneo per contrarre matrimonio in qualsiasi Comune italiano.

Modalità di richiesta
La pubblicazione deve essere richiesta all’Ufficio di stato Civile del Comune dove ha la residenza uno dei futuri sposi (nubendi).

Gli sposi produranno solo i seguenti documenti:
- Richiesta di Pubblicazioni del Parroco o di altro Ministro di culto, dinanzi al quale i futuri sposi intendono contrarre matrimonio con rito religioso (vedi allegati)

- Per gli stranieri: nulla-osta al matrimonio (art. 116 c.c.) rilasciato dalle autorità competenti (Ambasciata/Consolato) debitamente tradotto in lingua italiana ed eventualmente legalizzato.

- Per i minori che abbiano compiuto 16 anni è necessario che gli stessi presentino l’Autorizzazione rilasciata dal Tribunale dei minori.
N.B.: il matrimonio non è consentito ai minori di anni 16.

Per le pubblicazioni di matrimonio occorre concordare un appuntamento.
Entrambi gli sposi, o persona che da essi ha ricevuto particolare incarico, devono presentarsi il giorno prestabilito all’Ufficiale di Stato Civile.

L’atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell’imposta di bollo € 16.00.

Note
SCELTA DEL REGIME PATRIMONIALE

La scelta del regime patrimoniale di SEPARAZIONE DEI BENI può essere dichiarata nell’atto di celebrazione del matrimonio (art. 162 Codice Civile) previo opportuno preavviso:
- all’Ufficiale di Stato Civile al momento della firma dell’atto di richiesta di pubblicazione, nel caso di matrimonio civile.
- al Parroco, nel caso di matrimonio religioso.
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi è quello della COMUNIONE DEI BENI (art. 159 C.C.).
Resta salva comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile, in qualsiasi momento, sia prima che dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso il notaio trasmette l’atto al Comune).

Dirigente Responsabile Eugenio Stefanini
Ufficio Stato Civile
Indirizzo Via XXV Aprile, 4 - Punto In Comune
Orario dal lunedì al venerdì 8.30-12.30
Telefono 0266023893
e-mail stato.civile@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Ultimo aggiornamento: 2023-11-14 15:09:34

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta da 1 a 5 stelle la pagina

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà? 1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri