Il D.Lgs. 159/2011, istitutivo del Codice Antimafia, all’art. 48 comma 3 lett. c) prevede l’obbligo di pubblicazione dell’elenco dei beni confiscati alla criminalità organizzata trasferiti all’Ente ed il suo periodico aggiornamento. L’elenco deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l’utilizzazione dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione.