Fermi e Sequestri

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Pubblicato il:

11 marzo 2016

In caso di sequestro

art.213 D.l.vo 285/92

del veicolo (es. art.193, assicurazione scaduta o mancante):
1. si può chiedere il dissequestro pagando la sanzione entro 60 gg dalla contestazione o notifica presentando il nuovo contratto assicurativo valido per almeno 6 mesi
2. fare istanza di demolizione entro 30 gg.
3. se affidato al custode acquirente, obbligo di chiedere la custodia entro 5 giorni.

In caso di sequestro penale, il veicolo rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Se l’Autorità Giudiziaria dispone il dissequestro, il proprietario deve recuperare il proprio veicolo. Il dissequestro è formalizzato gratuitamente se l’avente diritto si presenta per il ritiro nei termini imposti dal Decreto di Dissequestro (ordinariamente 30 gg. dalla data di notifica); qualora non dovesse provvedere entro i termini, il veicolo potrà essere distrutto.

In caso di fermo

art.214 D.Lvo 285/92
1. se il veicolo è affidato al custode acquirente, il proprietario deve chiedere la custodia del veicolo entro 5 giorni.
2. se è affidato all’ interessato, deve recarsi presso l’ufficio alla scadenza del periodo per asportare il sigillo e riavere il documento di circolazione

Ultimo aggiornamento: 2019-07-23 10:18:26

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