La TARI è diretta a finanziare integralmente i costi di gestione del servizio rifiuti come spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto dei rifiuti, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento degli stessi, oltre ai costi amministrativi di riscossione.
Quali soggetti interessa e quali immobili riguarda
La TARI deve essere pagata da chiunque possegga, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte non operative e delle aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del Codice Civile. Sono esclusi balconi/terrazzi.
COME SI DIVIDE
- Utenza domestica: abitazioni, box, cantine, depositi.
La tariffa è composta da una parte fissa da moltiplicare per i mq, e da una parte variabile stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
- Utenza non domestica: imprese, attività artigiane e/o professionali, negozi, pubblici esercizi, ecc.
La tariffa è composta da una parte fissa e da una parte variabile, entrambe da moltiplicare per i mq. Le tariffe sono differenziate in 30 categorie in base all’attività svolta nei locali e/o aree scoperte.
COME E’ COMPOSTA
- Parte fissa è diretta a finanziare i costi fissi del servizio rifiuti: spazzamento e lavaggio strade, costi amministrativi, costi per la riscossione ed il contenzioso.
- Parte variabile è diretta a finanziare i costi variabili del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero i costi legati alla produzione di rifiuti vera e propria: raccolta e trasporto, raccolta differenziata, trattamento e smaltimento.
- Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente: sulla TARI si applica inoltre il Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente pari al 5% della tassa complessivamente dovuta (parte fissa più parte variabile).
- A differenza della TARES non viene più richiesta la maggiorazione di € 0,30 al mq in favore dello Stato.
DICHIARAZIONI
Ai fini della dichiarazione TARI restano valide le superfici dichiarate o accertate a fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) e della Tassa sui rifiuti e servizi (TARES).
SCADENZE 2017
- 31 marzo 2017: acconto TARI 2017, CON TARIFFE ANNO 2016
- 30 giugno 2017: prima rata conguaglio TARI 2017
- 30 settembre 2017: seconda rata conguaglio TARI 2017