L’art. 10, comma 2, alle lettere a) e c) della L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto che in deroga a quanto diversamente previsto (art.14, comma 35, del D.L.n. 201/11) i Comuni possono stabilire autonomamente la scadenza e il numero delle rate del versamento Tares e che «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo».
Di seguito il riferimento normativo: Legge 6 giugno 2013, n. 64 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.http://www.gazzettaufficiale.it/eli...