23 aprile 2013 aggiornamento normativa vedi fondo pagina
L’ articolo 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di
riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trtasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo ecc.], che ha introdotto limiti massimi delle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali:
« Articolo 13.
Introduzione di limiti massimi delle spese elettorali
dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali.
« 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro
25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle
liste elettorali comunali.
« 2. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000 e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non
possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro
125.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 1 per ogni cittadino iscritto nelle
liste elettorali comunali.
« 3. Nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna
elettorale di ciascun candidato alla carica di sindaco non possono superare l’importo
massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 250.000 e della cifra ulteriore
pari al prodotto di euro 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
« 4. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 e non superiore a 100.000 abitanti,
le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato alla carica di consigliere
comunale non possono superare l’importo massimo derivante dalla somma della cifra
fissa di euro 5.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,05 per ogni cittadino
iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con popolazione superiore a 100.000
e non superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun candidato
alla carica di consigliere comunale non possono superare l’importo massimo derivante
dalla somma della cifra fissa di euro 12.500 e della cifra ulteriore pari al prodotto
di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali. Nei comuni con
popolazione superiore a 500.000 abitanti, le spese per la campagna elettorale di ciascun
candidato alla carica di consigliere comunale non possono superare l’importo massimo
derivante dalla somma della cifra fissa di euro 25.000 e della cifra ulteriore pari al prodotto
di euro 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali comunali.
« 5. Nei medesimi comuni di cui al comma 4, le spese per la campagna elettorale di
ciascun partito, movimento o lista che partecipa all’elezione, escluse le spese sostenute
dai singoli candidati alla carica di sindaco e di consigliere comunale, non possono superare
la somma risultante dal prodotto dell’importo di euro 1 per il numero dei cittadini
iscritti nelle liste elettorali comunali.
« 6. Alle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano
le seguenti disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come da ultimo modificata
dalla presente legge:
« a) articolo 7, comma 2, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito ai limiti di
cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; commi 3 e 4, con esclusione dei candidati
che spendono meno di euro 2.500 avvalendosi unicamente di denaro proprio, fermo
restando l’obbligo di redigere il rendiconto di cui al comma 6; comma 6, intendendosi
sostituito al Presidente della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale;
commi 7 e 8;
« b) articolo 11;
« c) articolo 12, comma 1, intendendosi sostituiti i Presidenti delle rispettive Camere
con il presidente del consiglio comunale; comma 2 e comma 3, primo e secondo periodo,
intendendosi sostituita la Corte dei conti con la sezione regionale di controllo della Corte
dei conti competente per territorio; comma 3-bis; comma 4, intendendosi sostituito
l’Ufficio elettorale circoscrizionale con l’Ufficio elettorale centrale;
« d) articolo 13;
« e) articolo 14;
« f ) articolo 15, commi 3 e 5; comma 6, intendendosi il limite di spesa ivi previsto riferito
ai limiti di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 7, intendendosi sostituita
la delibera della Camera di appartenenza con la delibera del consiglio comunale, e
comma 8; comma 9, intendendosi i limiti di spesa ivi previsti riferiti ai limiti di cui ai
commi da 1 a 4 del presente articolo; comma 10, intendendosi sostituito al Presidente
della Camera di appartenenza il presidente del consiglio comunale; comma 11, primo
periodo, e comma 15; comma 16, primo periodo, intendendosi per limiti di spesa quelli
di cui al comma 5 del presente articolo; comma 19.
« 7. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti,
movimenti politici e liste, la sezione regionale di controllo della Corte dei conti
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La dichiarazione
di cui all’articolo 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive
modificazioni, deve essere trasmessa al presidente del consiglio comunale entro tre mesi dalla data delle elezioni.»
Per maggiori informazioni consultare il sito della Corte d’Appello di Milano