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Regolamentazione per la circolazione dei veicoli nei cimiteri urbani

Firmata un’Ordinanza per dare maggiore decoro ai cimiteri cittadini e migliorare ulteriormente la circolazione dei veicoli al loro interno.
È confermato il divieto di accesso agli autoveicoli all’interno dei cimiteri. Dal 12 luglio sarà consentito l’ingresso alle biciclette. Una novità rispetto all’ultima ordinanza che ne vietava l’utilizzo.

Nello specifico, l’Ordinanza prevede:

1. il divieto di ingresso per tutti i veicoli in tutti i cimiteri cittadini;

2. nelle giornate di martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 8,00 alle ore 11,45, e venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17,15 nell’orario invernale e dalle ore 14.30 alle ore 17.45 nell’orario estivo è consentito l’accesso dei veicoli utilizzati da persone titolari del contrassegno denomianto “contrassegno di parcheggio per disabili” conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998;

3. in deroga al divieto di cui al punto 1, è consentito l’ingresso dei velocipedi durante gli orari di apertura dei cimiteri cittadini ;

4. nelle sole giornate del 1° e 2 novembre di ogni anno dalle ore 7,00 alle ore 17,15 è consentito l’accesso dei veicoli utilizzati da persone titolari del “contrassegno di parcheggio per disabili” previsto all’articolo 381 del regolamento di esecuzione delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, così denominato secondo il citato D.P.R., conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell’Unione europea del 4 giugno 1998;

5. la presente ordinanza si applica anche nella giornate festive infrasettimanali;

6. si dispone inoltre che il contrassegno dovrà essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

Chiunque viola le disposizioni della presente ordinanza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 150,00.
La presente ordinanza annulla e sostituisce quelle precedenti del 31/07/2019 n. 133 e del 29/10/2019 n. 215.

Si allega testo integrale dell’Ordinanza del 28/05/2020 n.51

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Ordinanza del 28/05/2020 n.51
Data ultima modifica: 25 luglio 2022
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