A chi è rivolto
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Non costituisce presupposto dell’imposta - salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9 - il possesso dell’abitazione principale, da intendersi l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.
Descrizione
Per l’anno 2026 le aliquote IMU sono state approvate dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 28 del 26/02/2026.
Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 20.07.2020 è stato approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU).
Le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2026, sono le seguenti:
| 0,6 per cento (0,60%) |
Aliquota prevista per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art. 1, comma 748, della L. n. 160/2019) |
| 0,86 per cento (0,86%) |
Per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2026, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. L’aliquota in argomento non trova applicazione qualora l’immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull’immobile. |
| 0,86 per cento (0,86%) |
Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. In tale fattispecie la base imponibile è ridotta del 50% e il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti con apposita dichiarazione ; |
| 0,10 per cento (0,10%) |
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale |
| 1,06 per cento (1,06%) |
ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le altre fattispecie imponibili. |
Come fare
L’IMU è un’imposta che viene versata in autoliquidazione alle scadenze fissate dal legislatore, pertanto, il Servizio Tributi non rilascia nè invia conteggi a domicilio dovendo il contribuente provvedere ad effettuarli autonomamente o con l’ausilio dei Centri di Assistenza Fiscale, sulla base della propria condizione possessoria, avvalendosi, in ausilio, dell’applicativo per il calcolo dell’imposta e la stampa del modello di pagamento F24 disponibile sul seguente link:
In caso di utilizzo del calcolo tramite accesso riservato SPORTELLO TELEMATICO TRIBUTI – LINKMATE, si raccomanda sempre di verificare che la situazione proposta corrisponda a quella effettiva, poiché la banca dati non può essere aggiornata in tempo reale, viste le diverse tempistiche previste dalla normativa per l’acquisizione dei dati.
Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707.
L’indicazione errata o non chiara del “Codice comune” comporta il trasferimento dell’importo versato ad un comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo.
Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, tramite home-banking, sotto la voce "pagamento modello F24", nelle ricevitorie autorizzate al pagamento, oppure sul sito dell’Agenzia delle Entrate nella sezione F24 Web.
Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è uguale o inferiore a € 12,00.
Tempi e scadenze
E’ previsto il versamento in due rate, con scadenza il 16 giugno 2026 e il 16 dicembre 2026 ovvero in unica soluzione il 16 giugno 2026.
Il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dell’anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate per l’anno in corso.
Dal 2020 l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si e’ protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso e’ composto e’ computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria (comma 761).
Il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.
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Altri adempimenti
Dichiarazione IMU
In riferimento ai casi di obbligo dichiarativo come espressamente previsti dal legislatore e indicati nel documento Istruzioni Modello Dichiarazione IMU, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 769, della Legge 160/2019. I contribuenti possono utilizzare il modello di dichiarazione IMU/IMPi o IMU ENC di cui al DM 24 aprile 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 15 maggio 2024.
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.
In ogni caso, ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) - alloggi sociali - e 5) - personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e Forze di polizia - ed al comma 751, terzo periodo - beni merce - il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
L’invio del modulo dichiarazione IMU deve essere indirizzato al comune nel quale l’immobile è situato tramite i sotto riportati canali:
• Per posta, tramite l’invio di una raccomandata o all’ufficio protocollo comunale;
• Tramite PEC, all’indirizzo comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it
• Tramite canali telematici quali Entratel o Fisconline.
