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Giudice di Pace

Chi è

Il Giudice di Pace è un magistrato onorario al quale sono assegnate temporaneamente, funzioni giurisdizionali. Non ha rapport di impiego con lo Stato. Dura in carica 4 anni e alla scadenza può essere confermato una sola volta. Al compimento del 75° anno d’età cessa dalle funzioni.

Le sue mansioni

A partire dal 1° maggi del 1995 il Giudice di Pace iniziala sua attività in sostituzione del Giudice Conciliatore il cui ufficio è abolito. Rispetto al giudice Conciliatore ha una competenza in materia civile molto più ampia oltre ad una competenza in materia penale (dal 2002) per fatti lievi e che non richiedono accertamenti complessi.

In materia civile:
si occupa di cause che rientrano nella sua competenza per materia o per valore.
Sono di competenza esclusiva del Giudice di Pace:

  • cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d’uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a 2.582,28 Euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro Giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi i 15.493,71 Euro.
Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa su richiesta delle parti interessate, senza alcun limite di valore e per tutte le materie purché non siano di competenza esclusiva di altri giudici come è per le cause di lavoro e per le cause matrimoniali.
Per le violazioni al codice della strada il Giudice di Pace ha competenza esclusiva che prescinde dal valore. Chi ha già pagato non può più fare ricorso. Non si può fare ricorso solo avverso la decurtazione dei punti sulla patente. Da gennaio 2010 viene richiesto il pagamento di una cauzione di € 38.00

In materia penale:
si occupa di reati di notevole diffusione, contro la persona, quali le percosse e le lesioni, l’omissione di soccorso; contro l’onore, quali l’ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio quali il danneggiamento e l’ingresso abusivo nel fondo altrui.

In caso di condanna il Giudice di Pace non applica pene detentive, ma pene pecuniarie o, nei casi gravi, può applicare la pena della permanenza domiciliare o su richiesta dell’imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità.

Il Giudice di Pace di riferimento è quello del luogo dove si svolgono le controversie (ad esempio se si prende una contravvenzione a Genova bisogna rivolgersi al Giudice di quella città).

Norme di riferimento:
Legge n° 374 del 21/11/91 modificata con Legge n° 468 del 24/11/99: "Istituzione del Giudice di Pace"

Per saperne di più

Giudice di Pace Ufficio di competenza per Cinisello Balsamo
Sede Via Borgazzi 25, Monza
Telefono 039.21699407 - 039.21699414
Orario da lunedi a venerdi dalle ore 8,30 alle 13,30 per udienze già fissate e ricevimento pubblico. Sabato, dalle 9 alle 11,30 solo ricevimento per atti in scadenza

Per ricevere ricorsi, chiedere copie conformi delle sentenze, ect rivolgersi a:

Cancelleria Civile Via Borgazzi 27, Monza
Orario dalle ore 9,00 alle 11,30
Cancelleria penale Via Casati 13, Monza
Orario dalle ore 9,00 alle 11,30
Data ultima modifica: 20 luglio 2016
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

    Numero Verde 800397469

    WhatsApp 366.6229188

    Segnalazioni del cittadino

    Posta certificata: comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

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    Partita Iva 00727780967
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