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Informazioni utili per la presentazione delle candidature

In attesa della pubblicazione delle "Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature" per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale del 14 e 15 maggio 2023 diamo alcune indicazioni utili per la presentazione delle candidature. (link alla modulistica)

Per la presentazione della candidatura a Sindaco e di una lista di candidati al Consiglio comunale sono necessari i seguenti documenti:

1 - Lista (atto principale) per la presentazione di un candidato alla carica di Sindaco comprensiva dei candidati alla carica di Consigliere comunale. Il numero di candidati non deve essere superiore al numero dei consiglieri da eleggere (a Cinisello Balsamo sono 24) e non inferiore a due terzi (16). Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, e sono necessarie da 200 a 400 firme (solo elettori di Cinisello Balsamo) a sostegno della lista. I candidati non possono figurare tra i presentatori della loro stessa lista.

Attenzione alle quote di genere
Le liste dei candidati devono essere formate in modo tale che ciascun genere non venga rappresentato in misura inferiore ad un terzo né superiore ai due terzi dei candidati.

  • Su di una lista di 24 candidati la ripartizione sarà di 16 (due terzi) e 08 (un terzo)
  • Su di una lista di 16 candidati quindi 10,66 = 10 (due terzi) e 5,33 = 6 (un terzo)

Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all’interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero dei candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l’arrotondamento si effettua SEMPRE ALL’UNITÀ SUPERIORE, anche se la cifra decimale è inferiore a 50 centesimi.
(ArticolI 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267)

2 – Lista (atto separato) da allegare all’atto principale per la raccolta delle sottoscrizioni.

Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco, sia a quella di consigliere comunale compresi nelle liste, devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita. Per i candidati alla carica di consigliere comunale, che siano cittadini dell’Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato membro di cui siano cittadini.

3 - Certificati d’iscrizione nelle liste elettorali comprovanti che i sottoscrittori della lista sono elettori del Comune di Cinisello Balsamo (anche cumulativi);

4 - Dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco e dichiarazione del candidato alla carica di sindaco di collegamento con una o più liste che si presentano per il rinnovo del consiglio comunale, contenente anche la dichiarazione sostitutiva attestante l’insussistenza della situazione di incandidabilità (artt. 10, 12 del D.Lgs 235/2012). (Allegato N. 5)

5 – La dichiarazione autenticata dei delegati di lista di collegamento con il candidato alla carica di sindaco. Il nominativo dei delegati può coincidere con presentatori o candidati. (Allegato N. 6)

6 – Le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale, contenenti anche le dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato consigliere (artt. 10, 12 del D.Lgs 235/2012). (Allegato N. 7)

7 - Certificati attestanti che il candidato alla carica di sindaco e i candidati alla carica di consigliere comunale sono elettori in un comune della Repubblica. I cittadini dell’Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale – essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco – devono produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:
a) una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.
Attenzione: l’attestato può essere validamente sostituito da un’autodichiarazione del candidato cittadino UE che affermi di non essere decaduto dal diritto di eleggibilità nell’ordinamento del suo Stato membro di origine; la firma di tale attestato deve essere autenticata. L’attestato medesimo può essere richiesto dalla commissione elettorale circondariale soltanto in presenza di motivate esigenze, che impongano una verifica del contenuto dell’autodichiarazione.

8 - La dichiarazione attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (solo per i partiti o gruppi politici che abbiano avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento europeo o che siano costituiti in gruppo parlamentare, anche in una sola delle due Camere, nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali).

9 - Presentazione del contrassegno di lista
L’articolo 38-bis, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 77/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108/ 2021, ha stabilito che il contrassegno di lista deve essere depositato a mano su supporto digitale oppure in tre esemplari in forma cartacea.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sui manifesti recanti le candidature e sulle schede, si ritiene opportuno suggerire ai presentatori delle liste che i contrassegni presentati in forma cartacea siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l’altro da un cerchio del diametro di cm 3 (per la riproduzione sulla scheda di votazione): in tal modo, gli stessi presentatori avranno anche la possibilità di aver esatta, immediata cognizione di come risulterà sulla scheda di votazione il contrassegno da loro prescelto.
Nel caso in cui il contrassegno venga presentato su supporto digitale, il partito o gruppo politico potrà depositarlo a mano su supporto fisico, ad esempio CD, DVD, pen drive o simili, sia in formato vettoriale sia in formato PDF, anche in unico esemplare circoscritto da un cerchio.
Si suggerisce che entrambi tali formati vengano depositati in quadricromia (CMYK), privi di colore PANTONE® e sprovvisti del profilo del colore.

10 - Copia del programma amministrativo da inserire nell’albo pretorio online (da presentare sia in formato cartaceo che in formato pdf su supporto informatico al fine di agevolare la pubblicazione all’albo pretorio prevista per legge).

11 - Bilancio preventivo delle spese di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 (da presentare sia in formato cartaceo che in formato pdf su supporto informatico al fine di agevolare la pubblicazione all’albo pretorio prevista per legge)


Autenticazione delle firme
Legge 21 marzo 1990, n. 53
Misure urgenti atte a garantire
maggiore efficienza al procedimento elettorale e successive modificazioni

Articolo 14
1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,

i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia.

Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine.

2. L’autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Data ultima modifica: 21 marzo 2023
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