RAVVEDIMENTO OPEROSO

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Che cos'è il ravvedimento operoso

Argomenti

A chi è rivolto

Coloro che, per vari motivi, non abbiano potuto pagare entro le scadenze stabilite le rate dei tributi locali, possono ovviare a tale ritardo utilizzando l’istituto giuridico del Ravvedimento Operoso, disciplinato dall’art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 e ss.mm.ii.

Descrizione

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può spontaneamente regolarizzare violazioni, irregolarità o omissioni tributarie con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento.
Si precisa che non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata e notificata con apposito avviso di accertamento, o siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, così come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997.

Come fare

Con il D.Lgs. n. 87/2024 (c.d. “Decreto Sanzioni”) sono state apportate modifiche alla misura delle sanzioni da applicare in sede di ravvedimento. In particolare l’art. 5 del decreto prevede che le nuove sanzioni siano valide per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024. Alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 si applicano le disposizioni previgenti.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta e quindi con lo stesso codice tributo.

Regime sanzionatorio valido per violazioni commesse fino al 31/8/2024:

Ravvedimento Sprintdal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione dello 0,1% giornaliero dell’importo da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Brevedal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Mediodal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,67% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Lungodal 91° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 3,75% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Molto Lungooltre l’anno ed entro due anni dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 4,29% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Lunghissimo: applicabile oltre i due anni di ritardo dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 5,00% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Regime sanzionatorio valido per violazioni commesse dal 1/9/2024:

Ravvedimento Sprintdal 1° al 14° giorno di ritardo, prevede una sanzione dello 0,083% giornaliero dell’importo da versare più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Brevedal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,25% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Mediodal 31° al 90° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,39% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Lungodal 91° giorno di ritardo ed entro l’anno dalla scadenza del versamento, prevede una sanzione fissa del 3,125% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Ravvedimento Oltre 1 annooltre 1 anno dall’omissione o dopo il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione prevede una sanzione fissa del 3,57% dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:
2026: 1,6% annuo (D.M. 10/12/2025 )
2025: 2% annuo (D.M. 10/12/2024 )
2024: 2,5% annuo (D.M. 29/11/2023)
2023: 5% annuo (D.M. 13/12/2022)
2022: 1,25% annuo (D.M. 13/12/2021)
2021: 0,01% annuo (D.M. 11/12/2020)

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Ultimo aggiornamento: 2026-04-20 09:23:54

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