Ordinanza dirigenziale n. 374 del 18/12/2020 Si ricorda alla cittadinanza che in occasione di nevicate è fatto obbligo ai frontisti di vie, piazze e luoghi pubblici di: sgomberare dalla neve i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati o proprietà, liberando uno spazio adeguato per permettere il passaggio pedonale; raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali; rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o cospargerlo con opportuno materiale antisdrucciolo (sale, segatura, sabbia. ecc…); non gettare liquidi o acqua, che potrebbero gelare su marciapiedi, passaggi pedonali o sede stradale; non sgomberare la neve dai tetti, dai balconi e terrazze gettandola sui pubblici passaggi (al fine di evitare danni a persone e cose). I trasgressori saranno puniti nei termini di legge con la sanzione amministrativa compresa tra 25,00 e 500,00 euro in base alla gravità dell’infrazione. SI RACCOMANDA a tutta la cittadinanza, in caso di necessità e a seguito di copiose nevicate di rimuovere i veicoli in sosta che ostacolino le operazioni di sgombero della neve o lo svolgimento di lavori straordinari. Ordinanza Dirigenziale in allegato O.D. 374/2020 Data ultima modifica: 25 febbraio 2021