Certificati

Attestazione di soggiorno permanente cittadini UE e britannici

Il cittadino dell’Unione europea o un suo familiare che ha soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale acquisisce il diritto di soggiorno permanente.

A tal fine egli dovrà dimostrare di aver mantenuto negli ultimi cinque anni la sua qualità di lavoratore dipendente o autonomo o di familiare di un lavoratore, oppure, se inattivo, che disponeva e dispone, per sè stesso e per i suoi familiari, di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria.

Quando si ottiene

Oltre alla residenza legale in Italia ininterrotta per cinque anni il cittadino dell’Unione Europea , o un suo familiare può ottenere l’attestato di soggiorno permanente se:

  • e’ lavoratore subordinato o autonomo nello Stato. Occorre presentare idonea documentazione attestante il rapporto di lavoro subordinato o autonomo;
  • dispone per se’ stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale. La durata della polizza assicurativa deve essere di almeno un anno;
  • e’ familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare. Per familiari si intendono il coniuge, i discendenti in linea retta (figli, nipoti) e gli ascendenti in linea retta (genitori, nonni)

NOTA BENE

Se il richiedente è stato assente dal territorio italiano per un periodo non superiore a sei mesi l’anno, oppure per un periodo superiore a causa dell’assolvimento di obblighi militari, o fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti (gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in altro Stato), il cittadino dell’Unione europea non perde la continuità del soggiorno e quindi il diritto di soggiorno permanente.

Se, invece, rimane assente dall’Italia per un periodo superiore a due anni, perde in ogni caso il diritto di soggiorno permanente

Come si ottiene

L’attestato di soggiorno permanente viene rilasciato dall’Ufficio Anagrafe entro 30 giorni dalla domanda. Al momento del rilascio è necessario produrre una marca da bollo da €16,00 oppure pagarla attraverso POS allo sportello.

Documenti da presentare

• copia del passaporto o documento di identità del Paese di cui è cittadino in corso di validità;
• copia di dichiarazione CUD o contratto di lavoro registrato all’INPS o al Centro per l’Impiego o le ultime buste paga, oppure i redditi del familiare di cui è a carico in Italia, oppure l’iscrizione a un corso di studi o di formazione professionale e i redditi del familiare di cui è a carico;
• se non soggiornante in Italia per motivi di lavoro, occorre presentare l’assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale.

La domanda e i documenti allegati devono essere presentati al Protocollo presso lo Sportello Polifunzionale - Punto in Comune in Via 25 Aprile n. 4
Per gli orari CLICCA QUI

AGGIORNAMENTO

ISTRUZIONI SULLE MODALITA DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEI CITTADINI DEL REGNO UNITO IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI RECESSO (art. 18.4 DELL’ACCORDO E D.LGS. n. 30/2007) – BREXIT

Con la ratifica e l’entrata in vigore dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’Irlanda del Nord dall’Unione Europea, nei confronti dei cittadini britannici residenti in Italia o che si iscriveranno in anagrafe durante il periodo di transizione (1 febbraio 2020 – 31 dicembre 2020) e dei loro familiari, continuerà ad applicarsi la normativa sul diritto dei cittadini UE di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri.

Nello specifico potranno verificarsi le seguenti ipotesi:
1) Cittadini britannici residenti in Italia al 31 gennaio 2020
In tale ipotesi, il cittadino britannico potrà recarsi presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di residenza e richiedere una Attestazione di iscrizione anagrafica (ai sensi del d.lgs. n. 30/2007 e dell’art.18.4 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito e dell’ Irlanda del Nord dall’Unione Europea) per documentare i propri diritti connessi al soggiorno sul territorio nazionale.

2) Cittadini britannici non residenti in Italia al 1 febbraio 2020
In tale ipotesi, entro la fine del periodo di transizione previsto dall’Accordo sul recesso (31.12.2020), il cittadino britannico ha diritto di iscriversi in anagrafe ai sensi delle disposizioni previste dalla normativa anagrafica per i Cittadini dell’ Unione Europea. A seguito dell’iscrizione il cittadino britannico potrà richiedere il rilascio dell’Attestazione di iscrizione anagrafica.

La domanda e i documenti allegati devono essere presentati al Protocollo presso lo Sportello Polifunzionale - Punto in Comune in Via 25 Aprile n. 4
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richiesta attestazione soggiorno permanente cittadini UE
richiesta attestazione anagrafica cittadini britannici
Dirigente responsabile Eugenio Stefanini
Responsabile dell’ufficio Paola Cirinnà
Indirizzo Via XXV Aprile, 4 Punto in Comune
Mail residenze@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Data ultima modifica: 2 novembre 2023
  • Via XXV aprile, 4 20092 Cinisello Balsamo

    Centralino 02660231

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