Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono in vigore tutto l'anno le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina, metano, GPL euro 0 e 1, mentre diesel da euro 0 a 3 - nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 361 Comuni di Fascia 2 e per i veicoli euro 4 diesel (delibera n. 1008 del 25 settembre 2023) nei 209 Comuni di Fascia 1 e nei 5 Comuni di Fascia 2 con oltre 30.000 abitanti (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
Vedi le Infografiche sulle "misure permanenti" dal 1° aprile 2024.
Con la delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31 luglio 2019, a partire dal 1° ottobre 2019 è stato avviato il servizio MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere. In altre parole, aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma sarà invece soggetto ad una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e all’interno di un tetto massimo di km/anno stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application www.movein.regione.lombardia.it
Per le adesioni Move-In estese alle ZTL dei Comuni (in particolare ad Area B del Comune di Milano) cliccare qui.
Di seguito in dettaglio le misure permanenti e temporanee in vigore.
A seguito delle disposizioni introdotte con la delibera di Giunta Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, come integrate con la recente delibera n. 1008 del 25 settembre 2023, sono in vigore dal 1° ottobre 2023 le seguenti limitazioni:
A1) autoveicoli (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) ad esclusione dei veicoli di categoria M3 di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il TPL (trasporto pubblico locale).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli si applicano nelle giornate dal lunedì al venerdì, escluse quelle festive infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno per i seguenti autoveicoli:
- non omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 benzina, metano, GPL o diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/441/CEE, 91/542/CEE riga A oppure 93/59/CEE e alimentati a benzina o gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I benzina, metano, GPL o diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE riga B, 94/12/CE, 96/1/CE, 96/44/CE, 96/69/CE, oppure 98/77/CE e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 3/III diesel”).
- omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE B, 98/77/CE rif. 98/69/CE B,1999/96 CE B,1999/102 CE B rif. 98/69/CE B, 2001/1 CE rif. 98/69 CE B, 2001/27 CE rif. 99/96 CE riga B1, 2001/100 CE B, 2002/80 CE B, 2003/76 CE B, 2005/55/CE B1, 2006/51/CE rif. 2005/55/CE B1, 2006/81 CE rif. 2005/55 CE B1, 2006/96/CE B, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1, 2008/74/CE rif. 2005/55/CE B1 (con disp. antiparticolato) e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 4/IV diesel”).
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli Euro 0 benzina, metano, GPL e diesel, Euro 1/I benzina, metano, GPL e diesel, Euro 2/II diesel ed Euro 3/III diesel si applicano nei Comuni di Fascia 1 e Fascia 2 (570 Comuni) della Lombardia.
Le limitazioni inerenti agli autoveicoli “Euro 4/IV diesel” sono in vigore tutto l'anno e si applicano nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2, che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese.
A2) motoveicoli e ciclomotori (ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 285/92, Codice della Strada) a due tempi.
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano:
- dal lunedì alla domenica, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 0;
- dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi infrasettimanali, dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nelle aree urbane dei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni), dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno per i motoveicoli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1/I.
A3) autobus di categoria M3 (ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. n.285/92, Codice della Strada) di tipo urbano, interurbano e suburbano utilizzati per il Trasporto Pubblico Locale (TPL).
Le limitazioni della circolazione e dell’utilizzo di tali veicoli si applicano dal lunedì alla domenica, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, 24 ore su 24, per i veicoli:
- non omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE e direttive successive e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 0 diesel”);
- omologati ai sensi della direttiva 91/542/CEE riga A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 1/I diesel”);
- omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE e 96/1/CE riga B e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe “Euro 2/II diesel”).
Si precisa che dal 1° gennaio 2024 entrano in vigore ulteriori disposizioni nazionali che vietano la circolazione dei veicoli di categoria M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio fino alla classe ambientale Euro 3 compresa (articolo 4, comma 3-bis, del DL 10 settembre 2021, n. 121).
Sono esclusi dal fermo della circolazione:
- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli alimentati a benzina* muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione (*solo per i veicoli a doppia alimentazione benzina-gas);
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa (es.: FAP). Per efficace sistema di abbattimento delle polveri si intende un sistema in grado di garantire un valore di emissione della massa di particolato pari o inferiore a 0,0045 g/km oppure pari o inferiore a 0,01 g/kWh (come riportato nel campo V.5 carta circolazione oppure in assenza di valore nel campo V.5 come dimostrabile dal certificato di omologazione), nelle more della regolamentazione di sistemi in grado di abbattere sia l’emissione di polveri che l’emissione di ossidi di azoto (rilevanti per la formazione di particolato secondario) e comunque fino al 30 settembre 2024 per i veicoli commerciali e per gli autobus (categorie N1, N2, N3, M2 e M3) (d.G.R. n. 6545/2022). L’esclusione per le autovetture (cat. M1) dotate di FAP efficace è scaduta il 31 marzo 2023;
- i veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent’anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall’articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all’art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti Euro 0 o pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:
- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 adibiti a servizi di TPL;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- veicoli utilizzati per servizi di assistenza ai portatori di handicap, muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco o suo delegato;
- autovetture targate CD (Corpo Diplomatico) e CC (Corpo Consolare);
- veicoli con prenotazione della visita di revisione, al solo fine di recarsi alla stessa prescritta revisione e nel rispetto della normativa statale in materia di circolazione stradale.
Limitazione chilometrica MOVE-IN
In alternativa alle limitazioni permanenti temporali stabilite su fasce orarie e giornaliere è confermata la limitazione chilometrica Move-In monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi dal veicolo in qualsiasi fascia oraria e tipologia di asse stradale, all’interno di una soglia massima di km/anno, stabilita in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo. L’adesione al servizio Move-In – disciplinato dalle dd.G.R. n. 1318 del 25/02/2019, n. 1396 del 18/03/2019, n. 2055 del 31/07/2019, n. 3606 del 28/09/2020, n. 4173 del 30/12/2020, n. 6545 del 20/06/2022 e n. 6661 del 11/07/2022 - comporta l’impegno, da parte del proprietario del veicolo, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale. Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio, a fronte della possibilità di incorrere nelle sanzioni previste.
Sono derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:
- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE, C1, C1E, D1, D1E e BE ai sensi dell’art. 116 del Decreto legislativo 285/1992.
Sospensione del provvedimento
La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteo-climatico e sociale, quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.
Controlli e sanzioni
A norma dell’articolo 13, comma 6, della l.r. 24/06, i controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale e l’irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, interviene ai sensi dell’articolo 27, comma 11 della l.r. 24/06. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è stata accertata la violazione ai sensi dell’articolo 27, comma 18bis, della l.r. 24/06.
I Comuni non possono concedere deroghe speciali e personali al di fuori di quelle previste dai provvedimenti regionali.
Ai sensi dell'art. 13, comma 3, della l.r. 24/2006 il fermo della circolazione non si applica:
- alle autostrade;
- alle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla classificazione funzionale definita ai sensi della l.r. 9/2001, art. 3, con delibera di Giunta regionale n. 19709 del 3 dicembre 2004 e successivi aggiornamenti;
- ai tratti di collegamento tra strade di cui ai precedenti punti, agli svincoli autostradali ed ai parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona interessata dalle limitazioni alla circolazione.
I Comuni e le Province interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno provveduto a fornire a Regione Lombardia gli elenchi dei tratti stradali di collegamento, pubblicati di seguito in mappe e stradari.
Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.
In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.
Allegati
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dgr n. 3606 del 28 settembre 2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19"
Documento PDF - 180 KB02/04/2024 -
allegato 1 alla dgr 3606 del 28 settembre 2020 "Modalità di limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti in attuazione della L.R. 24/2006, del PRIA e dell’Accordo di Programma del bacino padano"
Documento PDF - 151 KB02/04/2024 -
dgr n. 2055 del 31 luglio 2019 “Nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti e avvio dei servizi previsti dal progetto MOVE-IN”
Documento PDF - 145 KB02/04/2024 -
allegato 1 alla dgr n. 2055 del 31/07/2019 “Modalità di limitazione della circolazione e dell’utilizzo dei veicoli più inquinanti”
Documento PDF - 156 KB02/04/2024 -
dgr n. 449 del 2 agosto 2018 "Approvazione dell’aggiornamento del piano regionale degli interventi per la qualità dell’aria (pria)" - (atto da trasmettere al consiglio regionale)
Documento PDF - 163 KB02/04/2024 -
allegato 2 - aggiornamento Pria 2018
Documento PDF - 321 KB02/04/2024 -
dgr n. 7095 del 18 settembre 2017: "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"
Documento PDF - 917 KB02/04/2024 -
decreto 10379 del 27 novembre 2015 - tratte escluse Fascia 2
Documento PDF - 109 KB02/04/2024 -
allegato del decreto 10379 del 27 novembre 2015 - elenco tratte escluse dal fermo della circolazione in Fascia 2: Comune di Lecco, Comune di Sesto Calende (VA)
Documento PDF - 195 KB02/04/2024 -
dgr 2578 del 31 ottobre 2014 "Attuazione del Piano Regionale per la qualità dell'aria. Nuove misure in ordine alla circolazione dei veicoli più inquinanti a decorrere da ottobre 2015"
Documento PDF - 157 KB02/04/2024 -
allegato 1 della dgr 2578 del 31 ottobre 2014 - Nuove misure sulla circolazione veicolare da ottobre 2015
Documento PDF - 197 KB02/04/2024 -
allegato 2 della dgr 2578 del 31 ottobre 2014 - Ambito di applicazione delle nuove misure di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli più inquinanti
Documento PDF - 645 KB02/04/2024 -
Elenco comuni Fascia 1
Documento PDF - 80 KB02/04/2024 -
Elenco comuni Fascia 2
Documento PDF - 294 KB02/04/2024 -
dgr 9958 del 29 luglio 2009 "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare [...] Modifica e integrazione della dgr 5290/07"
Documento PDF - 1,08 MB02/04/2024 -
dgr 7635 del 11 luglio 2008 "Misure prioritarie di limitazione alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli [...] Ulteriori misure per il contenimento dell'inquinamento da combustione di biomasse legnose"
Documento PDF - 629 KB02/04/2024 -
dgr 19709 del 3 dicembre 2004 "Approvazione della classificazione funzionale e qualificazione della rete viaria di Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 3 della lr 9/2001"
Documento PDF - 536 KB02/04/2024 -
decreto 11254 del 13 ottobre 2008 "Individuazione delle tratte di collegamento tra autostrade, strade di interesse regionale, svincoli autostradali e parcheggi esclusi dal fermo"
Documento PDF - 57 KB02/04/2024 -
decreto 11447 del 15 ottobre 2008 "Integrazione al decreto n. 11254/08 [...] Ambito di applicazione per la Provincia di Como"
Documento PDF - 40 KB02/04/2024 -
dgr 2605 del 30 novembre 2011 "Zonizzazione del territorio regionale in zone e agglomerati per la valutazione della qualità dell'aria"
Documento PDF - 140 KB02/04/2024 -
Allegato alla dgr 2605 del 30 novembre 2011 - Zonizzazione del territorio regionale
Documento PDF - 971 KB02/04/2024 -
Mappa ambito di applicazione - Comuni di fascia 1 e fascia 2
Documento PDF - 240 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune Como
Documento PDF - 6,65 MB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune Cremona
Documento PDF - 249 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune Cura Carpignano
Documento PDF - 157 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune di Dovera
Documento PDF - 134 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune Lecco
Documento PDF - 11,77 MB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune di Mantova
Documento PDF - 777 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune di Milano
Documento PDF - 4,43 MB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune Sesto Calende
Documento PDF - 2,72 MB02/04/2024 -
Mappa deroghe Comune di Valle Salimbene
Documento PDF - 206 KB02/04/2024 -
Stradario delle province di: Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Varese.
Documento PDF - 184 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Brescia
Documento PDF - 775 KB02/04/2024 -
Stradario Provincia di Como
Documento PDF - 60 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Como
Documento PDF - 4,65 MB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Cremona
Documento PDF - 249 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Lodi
Documento PDF - 2,23 MB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Mantova con parcheggi
Documento PDF - 141 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Mantova
Documento PDF - 184 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Milano
Documento PDF - 4,61 MB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Pavia zona Sud Ovest
Documento PDF - 251 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Pavia zona Nord
Documento PDF - 243 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Pavia zona est
Documento PDF - 239 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Pavia
Documento PDF - 256 KB02/04/2024 -
Mappa deroghe Provincia di Varese
Documento PDF - 4,5 MB02/04/2024
I cittadini proprietari di veicoli soggetti a limitazioni della circolazione in Regione Lombardia possono richiedere una diversa modalità di attuazione di tali limitazioni. È possibile scegliere di aderire al servizio Move-In che rappresenta una limitazione chilometrica alla circolazione dei veicoli più inquinanti, alternativa alle limitazioni temporali su fasce orarie e giornaliere.
In altre parole, aderendo a Move-In, il veicolo non sarà più soggetto ai blocchi orari e giornalieri vigenti, ma sarà invece soggetto ad una limitazione chilometrica, monitorata attraverso il conteggio totale dei km percorsi in qualsiasi fascia oraria e all’interno di un tetto massimo di km/anno, stabilito in base alla tipologia e alla classe ambientale del veicolo.
Una scatola nera (black-box), installata sul veicolo, consente di rilevare le percorrenze reali attraverso il collegamento satellitare ad un’infrastruttura tecnologica dedicata.
L’adesione al servizio Move-In determina l’attivazione di una “deroga chilometrica”, misurabile e controllabile, che estende le limitazioni a tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore) e conseguentemente il monitoraggio del veicolo avviene tutti i giorni della settimana e a tutte le ore del giorno (24 ore).
L’adesione al servizio Move-In comporta l’impegno, da parte dei cittadini aderenti, al rispetto della soglia dei chilometri assegnati su base annuale al proprio veicolo. Il raggiungimento di tale soglia determina l’impossibilità di continuare ad avvalersi della deroga chilometrica introdotta da Move-In, che si traduce nell’impossibilità di ulteriore utilizzo del veicolo (in qualsiasi fascia oraria e in qualsiasi giornata) fino al completamento dell’anno di validità del servizio.
Il servizio di misurazione e trasmissione dei dati di percorrenza è fornito dai fornitori dei servizi telematici (TSP) accreditati al progetto MoVe-In, selezionabili dalla web application dedicata al progetto disponibile dal 1° ottobre 2019 all'indirizzo http://www.movein.regione.lombardia.it.
La piattaforma telematica per aderire e gestire i servizi di MoVe-In è raggiungibile sia tramite web application che mobile application (App) da smart-phone, disponibile su App Store.
Il servizio MoVe-In dura un anno a decorre dalla data di attivazione. Chi aderisce a MoVe-In accetta la nuova modalità di limitazione della circolazione, descritta dettagliatamente nella web application e negli allegati pubblicati in questa pagina.
La limitazione chilometrica Move-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che anche i veicoli che hanno aderito a Move-In devono sottostare alle limitazioni temporanee previste fino alla disapplicazione delle stesse.
In aggiunta alle limitazioni della circolazione disposte da provvedimenti regionali, i Comuni possono emanare provvedimenti più restrittivi di accesso a determinate aree, pertanto il servizio Move-In non consente di circolare nelle aree a traffico limitato definite dai Comuni, salvo estensione del servizio approvata dal Comune stesso (come, ad esempio, il Comune di Milano per Area B).
Infatti, il servizio Move-In può essere esteso alla gestione delle Zone a Traffico Limitato istituite dai Comuni e delle limitazioni vigenti nelle altre Regioni del Bacino padano che ne facciano richiesta e sottoscrivano specifici accordi.
Per conoscere come funziona il servizio Move-In per l’Area B del Comune di Milano, visita la sezione dedicata “Move-In - Area B Milano” che trovi nella Homepage oppure la pagina del Comune di Milano riservata al servizio: Move-In Area B.
Le categorie richiamate corrispondono a quelle individuate dall’art.47 del D. Lgs. n.285/92 - Codice della Strada - e in particolare:
- categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
- categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
- categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
- categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
- categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
- categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
I chilometri reali percorsi dal veicolo e monitorati dalla scatola nera (black-box) installata a bordo, vengono progressivamente scalati dalla soglia dei chilometri e sono registrati sulla piattaforma telematica dedicata.
Il conteggio dei chilometri è effettuato su tutti i tratti stradali (autostrade comprese) percorsi all’interno del perimetro delle aree geografiche 1 e 2 così identificate:
Area 1:
- agglomerati di Milano, Brescia e Bergamo;
- capoluoghi di provincia della bassa pianura (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e relativi Comuni di cintura appartenenti alla zona A definita nella delibera di Giunta regionale n. 2605/11;
- Comuni della fascia 2 aventi più di 30.000 abitanti (che sono: Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese).
Area 2: tutta la zona A definita nella delibera di Giunta regionale n. 2605/11 ad esclusione dei comuni inclusi in Area A1.
Maggiori info sulle aree soggette a limitazioni sono disponibili su: https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/aria/misure-permanenti
Il servizio Move-In prevede inoltre la possibilità di premiare comportamenti di guida del veicolo attribuendo chilometri aggiuntivi così determinati:
- 0,2 km di aggiuntivi per ogni chilometro percorso su strade extraurbane;
- 0,2 km aggiuntivi per ogni chilometro percorso su autostrade con velocità compresa tra 70 km/h e 110 km/h;
- 0,1 km aggiuntivi per ogni chilometro percorso su strade urbane con uno stile di guida ecologico (ecoguida).
Il parametro dello stile di guida ecologico su strade urbane (ecoguida) si basa sul mantenimento di uno stile di guida caratterizzato da accelerazioni che non superino i 2 m/s² per ogni chilometro percorso in strada urbana.
Per maggiori dettagli sul servizio Move-In consultare la pagina al link https://www.movein.regione.lombardia.it
Consulta le FAQ cliccando qui
Allegati
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allegato 2 alla dgr 1008 del 25 settembre 2023" Individuazione delle soglie di chilometriche annuali assegnabili con il servizio Move-in e dei chilometri aggiuntivi relativi al parametro di ecoguida"
Documento PDF - 208 KB27/09/2023 -
dgr n. 6545 del 20 giugno 2022 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti anche in relazione alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria"
Documento PDF - 190 KB27/09/2023 -
dgr n. 4173 del 30 dicembre 2020 "Progetto Move-In: aggiornamento della disciplina del servizio e del trattamento dei dati personali - estensione del servizio alle altre Regioni del bacino padano e alle ZTL dei Comuni [...]"
Documento PDF - 1,38 MB27/09/2023 -
dgr n. 2055 del 31 luglio 2019 “Nuove disposizioni inerenti alle limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti, compendio delle disposizioni amministrative vigenti e avvio dei servizi previsti dal progetto MOVE-IN”
Documento PDF - 145 KB27/09/2023 -
Allegato 2 – d.g.r. n. 2055 del 31/07/2019 “Descrizione del servizio MOVE-IN, modalità di adesione ed effetti”
Documento PDF - 262 KB27/09/2023 -
dgr n. 1318 del 25 febbario 2019 "Approvazione del progetto MoVe-In per monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione previste dal PRIA, mediante installazione di dispositivi telematici"
Documento PDF - 7,97 MB27/09/2023
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle dd.G.R. attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla d.G.R. n.449/18 di aggiornamento del PRIA, sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.
In particolare dall'1/1/2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:
- il divieto di nuova installazione di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe “quattro stelle" (obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle);
- il divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati da biomassa legnosa aventi emissioni superiori a quelle individuate dal DM n. 186 del 7/11/17 per la classe "tre stelle" (divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle);
- dal 1 ottobre 2018, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, l’obbligo di utilizzo di pellet di qualità che rispetti le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del decreto legislativo n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore.
Con deliberazione della Giunta regionale n.5360 del 11.10.2021, le disposizioni di cui sopra sono state meglio precisate. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti, e non rientrano nei casi di esclusione o di deroga previsti dalla delibera 5360/2021 (come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del d.Lgs n. 42/2014), devono essere disattivati.
E’ inoltre consentito di mantenere in esercizio, fino alla data del 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa che, installati a partire dal 20/12/2013 e fino al 18/09/2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) rispettino le disposizioni di cui alla delibera regionale n. 1118/13. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.
I controlli sono effettuati dalle Province - nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti - e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.
La sanzione in caso di inosservanza è quella disciplinata dall'art. 27, comma 4, della Legge regionale n. 24/06 (da 500 € a 5.000 €).
Si richiamano infine le disposizioni regionali in vigore introdotte dalla delibera di Giunta regionale n. 5360 del 11/10/2021 in merito alle regole di installazione, manutenzione e censimento degli apparecchi domestici alimentati a biomassa legnosa.
Le disposizioni introducono requisiti e scadenze per l’installazione di nuovi impianti, al fine di valorizzare la biomassa che, pur costituendo una risorsa energetica rinnovabile importante per la riduzione dei gas serra, produce un impatto negativo sulla qualità dell’aria con emissioni in atmosfera di polveri sottili (PM10 e PM2,5).
E’ inoltre introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.
Le disposizioni entrano in vigore, ove non diversamente indicato, dal 1° agosto 2022, data di inizio della stagione termica 2022/23. Sono invece immediatamente operative le disposizioni che prevedono deroghe rispetto ai requisiti degli impianti.
La Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa
La classificazione ambientale dei generatori di calore (tramite numero di stelle) è definita dal nuovo Regolamento Statale recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide, approvato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017 ed entrato in vigore dal 2 Gennaio 2018.
Il decreto 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3 comma 1 che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore.
Inoltre prevede all’art. 3, comma 4, che l'organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate.
Si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal nuovo regolamento statale) che la conseguente pubblicazione.
I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.
Allegati
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INFOGRAFICA - Limitazioni permanenti per generatori di calore a biomassa legnosa (stufe e caminetti)
Documento PDF - 309 KB03/02/2022 -
dgr n. 7095 del 18 settembre 2017: "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"
Documento PDF - 917 KB03/02/2022 -
Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 7-11-2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"
Documento PDF - 327 KB03/02/2022 -
dgr n. 7696 del 12 gennaio 2018 "Integrazioni alla deliberazione n. 7095 del 18-9-2017 'Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del PRIA e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"
Documento PDF - 121 KB03/02/2022 -
dgr n. 5360 del 11 ottobre 2021
Documento PDF - 139 KB03/02/2022 -
allegato 1 della dgr n. 5360 de 11 ottobre 2021 - Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, la manutenzione, il controllo e l'ispezione degli impianti termicii alimentati a biomassa legnosa
Documento PDF - 587 KB03/02/2022 -
allegato 2 della dgr n. 5360 del 11 ottobre 2021 - Linee guida per l'uso della biomassa legnosa negli impianti termici civili
Documento PDF - 180 KB03/02/2022
Il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito con la legge 10 agosto 2023, n. 103, ha introdotto all’art. 10 disposizioni circa le pratiche di raggruppamento e abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione. Le disposizioni si applicano nelle zone interessate dai superamenti dei valori limite di PM10. Tali zone sono pubblicate sul proprio sito istituzionale entro il 30 settembre di ogni anno.
In relazione a valori di PM10 registrati nell’anno 2022, le zone di superamento dei limiti per Regione Lombardia sono:
- agglomerato di Milano
- agglomerato di Brescia
- agglomerato di Bergamo
- zona A: pianura ad elevata urbanizzazione
- zona B: pianura
- zona D: Fondovalle
L’unica zona esclusa dai superamenti è la zona C: Montagna.
Le nuove disposizioni nazionali prevedono la facoltà da parte delle Regioni di regolamentare in senso più restrittivo le pratiche di abbruciamento, restando salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dall’art.182 comma 6 bis del TUA (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) in materia di combustione di residui vegetali . Il TUA prevede in generale il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti. Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite appunto dall’art.182, comma 6 bis, del TUA per i piccoli cumuli (inferiori a 3 metri steri per ettaro) per finalità agricole ammendanti e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana. Le Regioni possono intervenire con provvedimenti di divieto della combustione in loco dei residui vegetali agricoli e forestali per finalità connesse alla tutela della qualità dell’aria.
Regione Lombardia è intervenuta in attuazione dell’art.182, comma 6 bis, del TUA con la delibera di Giunta regionale n. 7095/2017 che ha integrato le disposizioni regionali introdotte con LR n. 31/08 (come modificata dalla LR n. 38/15).
Rimangono pertanto valide le disposizioni stabilite dall’Allegato 3 della d.G.R. n. 7095 del 18/9/2017.
Queste prevedono il divieto di combustione in loco dei piccoli cumuli dei residui vegetali (inferiori a 3 metri steri per ettaro) nei territori dei Comuni posti ad una quota inferiore ai 300 m (200 m nel caso di Comunità montane) dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
Solo per alcuni casi limitati, previa comunicazione al Comune e rispettando specifiche modalità e condizioni indicate dalla delibera, la combustione in loco di residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli può essere eseguita dal proprietario o dal possessore del terreno per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno nelle zone impervie o non raggiungibili dalla viabilità ordinaria e con modalità atte ad evitare impatti diretti di fumi ed emissioni sulle abitazioni circostanti.
Tutte le informazioni inerenti al divieto di combustione in loco di residui vegetali agricoli e forestali sono contenute nell'allegato 3 della dGR n. 7095/2017.
Maggiori dettagli sono riportati anche nell’INFOCOMUNI trasmesso a marzo a tutti i Comuni della Lombardia, disponibile in allegato.
Allegati
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INFOCOMUNI n. 6, marzo 2023: "Combustioni all'aperto di residui vegetali"
Documento PDF - 504 KB28/09/2023 -
dgr n. 7095 del 18 settembre 2017: "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"
Documento PDF - 917 KB28/09/2023 -
decreto legge n. 69 del 13 giugno 2023
Documento PDF - 306 KB28/09/2023
NB: le misure di limitazione temporanee si applicano dal 1° ottobre al 31 marzo di ogni anno.
Con d.G.R. n. 1008 del 25 settembre 2023 (Allegato 3), è stato aggiornato il sistema per l’individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, in attuazione degli accordi di bacino padano per il miglioramento della qualità dell’aria.
Le procedure si applicano nel semestre invernale dal 1° ottobre al 31 marzo dell’anno successivo. Le misure si articolano su due livelli in base al superamento continuativo del limite giornaliero per il PM10 (50 μg/m3) registrato dalle stazioni di riferimento (per almeno 4 giorni si attiva il 1° livello, per almeno 7 giorni si attiva il 2° livello).
Le misure temporanee si applicano a tutti i Comuni del territorio provinciale interessato dall’attivazione delle misure, ad esclusione delle misure di limitazione del traffico che si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2.
Le limitazioni temporanee relative al settore del traffico si applicano nella fascia diurna di limitazione, dalle ore 7.30 alle 19.30, e riguardano gli autoveicoli di tutte le categorie di classe Euro 0 e 1 di tutte le alimentazioni e di classe Euro 2, 3 e 4 alimentati a gasolio. Le limitazioni si applicano anche ai veicoli Euro 4 diesel dotati di FAP, indipendentemente dai valori di emissione. Le altre limitazioni riguardano, in particolare, il divieto di spandimento dei reflui zootecnici (ad eccezione di iniezione diretta o interramento immediato), il divieto totale di combustione all’aperto e il divieto di utilizzo dei generatori a biomassa per classi emissive inferiori a 4 e 5 stelle in base al livello di attivazione. I dettagli sono riportati nell’INFOGRAFICA.
La verifica per stabilire l’attivazione delle misure viene effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al rientro per due giorni consecutivi nel valore limite o per un giorno con previsioni meteorologiche sfavorevoli all’accumulo degli inquinanti, nell'ambito del controllo quotidiano che tiene anche conto delle previsioni meteorologiche per i giorni successivi.
Le misure temporanee omogenee a carattere locale possono essere adottate anche da altri Comuni a titolo di adesione volontaria. Per aderire occorre darne comunicazione a Regione Lombardia e inviare la relativa ordinanza sindacale.
È attivo il sito INFOARIA che riporta in modo chiaro tutte le informazioni relative alle misure temporanee per il miglioramento della qualità dell’aria. Il sito prevede anche un servizio di notifiche per essere informati tempestivamente riguardo all’attivazione delle misure temporanee, che può essere attivato previa registrazione.
Si specifica che la limitazione chilometrica MoVe-In non si applica nel caso di attivazione delle misure temporanee durante gli episodi di perdurante accumulo degli inquinanti; ciò vuol dire che in caso di attivazione delle misure temporanee gli autoveicoli che hanno aderito a MoVe-In sono soggetti a limitazioni della circolazione come gli altri veicoli inquinanti, fino alla disattivazione delle stesse.
Allegati
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allegato 3 della dgr n. 1008 del 25 settembre 2023 "Criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione degli Accordi di Bacino Padano per il miglioramento della qualità dell'aria"
Documento PDF - 210 KB28/09/2023 -
dgr n. 3823 del 9 novembre 2020 "Sospensione dell'applicazione di misure di limitazione della mobilità provata, previste in particolari condizioni di qualità dell'aria, in relazione all'emergenza da Covid-19"
Documento PDF - 147 KB28/09/2023 -
INFOGRAFICA - Limitazioni temporanee di 1° livello alla circolazione veicoli
Documento PDF - 754 KB03/10/2023 -
INFOGRAFICA - Limitazioni temporanee ulteriori provvedimenti
Documento PDF - 861 KB03/10/2023 -
Comuni con oltre 30.000 abitanti appartenenti alle fasce 1 e 2
Documento PDF - 90 KB28/09/2023 -
dgr n. 3606 del 28 settembre 2020 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria: nuove disposizioni inerenti alle limitazioni della circolazione dei veicoli più inquinanti in relazione anche all'emergenza sanitaria da Covid-19"
Documento PDF - 180 KB28/09/2023 -
allegato 4 alla dgr 3606 del 28 settembre 2020 "Criteri per la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti in attuazione dell’AdP per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano"
Documento PDF - 189 KB28/09/2023 -
dgr n. 7095 del 18 settembre 2017: "Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"
Documento PDF - 917 KB28/09/2023 -
dgr n. 7696 del 12 gennaio 2018 "Integrazioni alla deliberazione n. 7095 del 18-9-2017 'Nuove misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del PRIA e dell'Accordo di Programma di Bacino Padano 2017"
Documento PDF - 121 KB28/09/2023 -
Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 7-11-2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide"
Documento PDF - 327 KB28/09/2023