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TASI 2018

Dall’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

LE ALIQUOTE DELLA TASI 2018 RIMANGONO INVARIATE RISPETTO A QUELLE DEL 2017.

Abitazioni principali

Definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del Codice Civile, classificate o classificabili esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ovvero in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche residenti.

Il versamento di acconto deve essere effettuato entro il 18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato)

Il versamento di saldo deve essere effettuato entro il 17 dicembre 2018 (il 16 cade di domenica).

La TASI dovrà essere pagata utilizzando il modello F24 presso gli istituti bancari, gli uffici postali , gli uffici di Equitalia o mediante home-banking sotto la voce pagamento modello F24" .

Aliquota

Il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 28/04/2016 ha deliberato le aliquote TASI per l’anno 2016 secondo le seguenti modalità:

a) 2,5 PER MILLE – per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

b) ZERO PER MILLE – per tutte le residue fattispecie imponibili diverse da quelle indicate al punto a);

Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell’IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).

Il codice del Comune di Cinisello Balsamo da indicare è: C707.

Il codice tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello F24 è il seguente:

* beni merce: 3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo.
Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, presso gli sportelli Equitalia oppure mediante home-banking sotto la voce "pagamento modello F24".
L’importo complessivo del Tributo annuo dovuto è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto disposto dal comma 166 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Non è dovuto il versamento se il tributo annuo da versare è uguale od inferiore a 2,07 euro. Se l’importo da versare supera i 2,07 euro, il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto.

Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione IUC non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

In questa sezione è possibile effettuare il calcolo dell’imposta on-line e stampare il relativo modello di versamento cliccando su
in alternativa:

1) calcolo IMU;

2) calcolo TASI;

3) calcolo IMU + TASI

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CALCOLO IUC 2019
Data ultima modifica: 16 maggio 2019
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