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TASI 2017

Dall’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla Tasi le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9.

LE ALIQUOTE DELLA TASI 2017 RIMANGONO INVARIATE RISPETTO A QUELLE DEL 2016.

Abitazioni principali

Definizione di abitazione principale

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono anagraficamente nonché dimorano abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile.
Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.
Sono pertinenze le cose immobili di cui all’articolo 817 del Codice Civile, classificate o classificabili esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, ovvero in categorie diverse da quelle ad uso abitativo e nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche residenti.

Aliquota

Il Consiglio Comunale con atto n. 15 del 28/04/2016 ha deliberato le aliquote TASI per l’anno 2016 secondo le seguenti modalità:

a) 2,5 PER MILLE – per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, sino a che permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati;

b) ZERO PER MILLE – per tutte le residue fattispecie imponibili diverse da quelle indicate al punto a);

Non deve invece essere versata la TASI sugli altri immobili e sulle aree fabbricabili, che rimangono soggetti alla disciplina dell’IMU (ad esempio: fabbricati locati, ceduti in comodato o tenuti a disposizione).

Il codice del Comune di Cinisello Balsamo da indicare è: C707.

Il codice tributo TASI da utilizzare nella compilazione del modello F24 è il seguente:

* beni merce: 3961 TASI - tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati.

Il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo.
Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, presso gli sportelli Equitalia oppure mediante home-banking sotto la voce "pagamento modello F24".
L’importo complessivo del Tributo annuo dovuto è arrotondato all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi di euro, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo quanto disposto dal comma 166 dell’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Non è dovuto il versamento se il tributo annuo da versare è uguale od inferiore a 2,07 euro. Se l’importo da versare supera i 2,07 euro, il versamento deve essere fatto per l’intero ammontare dovuto.

Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione IUC non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

Data ultima modifica: 25 febbraio 2019
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