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ACCONTO IMU 2013

Con il decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 è stato ABOLITO IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO 2013 DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER LE SEGUENTI CATEGORIE DI IMMOBILI:

a) ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

c) alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp;

d) terreni agricoli di cui al comma 5 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011; fabbricati rurali (sia abitativi sia strumentali all’esercizio dell’attività agricola) di cui ai commi 4 e 8 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011.

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del Decreto Legge n.102/2013, per l’anno 2013 non e’ dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

Ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 9, il versamento della seconda rata e’ eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito istituzionale dell’Ente.

IN ATTESA DI UNA RIFORMA COMPLESSIVA DELLA INTERA DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA, IL SERVIZIO DI CONTEGGI IMU INVIATI A DOMICILIO RESTA SOSPESO SINE DIE.

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: ALIQUOTA DEL 4,00 PER MILLE

1^ rata 17 giugno

Pagano solo gli immobili esclusi dall’esenzione di cui al Decreto Legge, ovvero appartenenti alle categorie catastali A/1: abitazioni di tipo signorile - A/8: ville - A/9: castelli e palazzi eminenti, le relative pertinenze (categorie catastali C/6, C/2, C/7).
Detrazione per l’abitazione principale: la detrazione è determinata nella misura di € 200,00 (duecento/00) e si applica sull’imposta dovuta per l’abitazione principale e le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare; se l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale è utilizzata da più soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale si verifica la destinazione medesima. La detrazione viene maggiorata di € 50,00 (cinquanta/00) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Il totale complessivo di tale maggiorazione non può superare l’importo massimo di € 400,00 (quattrocento/00). Tale detrazione si applica in misura proporzionale al periodo di effettiva residenza e dimora nell’abitazione principale e, rapportando i mesi di godimento del diritto fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, in ragione della frazione di 15 giorni.

Si considera equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata od occupata da altro soggetto. Tale condizione è soggetta ad autocertificazione da consegnare obbligatoriamente entro il 16 Settembre 2013 presso il Settore Entrate, allegando il relativo certificato di ricovero permanente.

ALTRI FABBRICATI: ALIQUOTE

1^ rata 17 giugno

 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 4,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, e che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile. ***(L’aliquota in argomento non trova applicazione qualora l’immobile oggetto di comodato sia occupato ovvero utilizzato come abitazione principale da comproprietari o titolari di altri diritti reali sull’immobile);

 7,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2013, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 10,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali, al 1° gennaio 2013, non risultino registrati contratti di locazione, intendendosi per tali gli alloggi tenuti a disposizione ma non utilizzati dal soggetto passivo, ovvero sottratti volontariamente al mercato delle locazioni;

 9,5 PER MILLE – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le altre fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti;

AREE EDIFICABILI:

Il versamento dovrà essere effettuato sulla base del valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2013 e comunque non inferiore ai valori determinati con deliberazione comunale.

FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO, INCLUSI NEL GRUPPO CATASTALE “D”:

L’articolo 1, comma 380 della legge 228/2012 (legge di stabilità) ha destinato l’intero gettito ai Comuni ad eccezione di quello derivante dai fabbricati ad uso produttivo, inclusi nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard. Questa misura può essere incrementata fino a 3 punti percentuali dai Comuni. La Risoluzione 33/E/2013, pubblicata il 21 maggio 2013, ha istituito, per il versamento dell’IMU sugli immobili ad uso produttivo, nell’ipotesi in cui il pagamento dell’imposta debba essere effettuato con il modello F24, per la quota calcolata secondo l’aliquota ordinaria dello 0,76% il codice 3925; per l’eventuale incremento, che è facoltà del comune in cui è situato l’immobile stabilire, il codice 3930. Per il Comune di Cinisello Balsamo l’incremento è pari a 0,19%. Dal 1° gennaio di quest’anno il moltiplicatore relativo ai fabbricati del gruppo catastale “D”, diversi da quelli di cat. D/5, passa da 60 a 65.

RIVALUTAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

Il valore su cui calcolare l’imposta si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5% (cinque), i seguenti moltiplicatori:

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria A/10;

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con eccezione dei fabbricati categoria D/5 il cui moltiplicatore è 80;

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

 135 per il reddito dominicale dei terreni agricoli, da rivalutarsi invece del 25%;

 110 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, da rivalutarsi invece del 25%.

PAGAMENTO:

il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo “Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo. Il pagamento può essere eseguito in banca, in posta, presso gli sportelli Equitalia oppure mediante home-banking sotto la voce pagamento modello F24.
Ogni singolo importo da versare deve essere arrotondato all’euro inferiore o superiore.
Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 2,07.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento dell’IMU tramite modello F24

Tipologia immobili Codice Tributo IMU quota Comune Codice Tributo IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 =====
Fabbricati rurali ad uso strumentale, diversi da quelli classificati nel gruppo catastale 3913 =====
Terreni 3914 =====
Fabbricati Categoria D 3930 3925
Aree fabbricabili 3916 =====
Altri fabbricati 3918 =====

DICHIARAZIONE IMU

Il termine per presentare la dichiarazione IMU relativa al 2012, ove necessaria, è stato fissato al 30 giugno 2013.

La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata (vedi sotto Istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU).

Attenzione, il materiale informativo pubblicato nella sezione IMU non è esaustivo di tutta la normativa e non rappresenta una fonte ufficiale, per la quale bisogna far riferimento ai testi di legge pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale italiana.

Data ultima modifica: 14 maggio 2020
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