Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE II. - Nelle sezioni dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, l’elettore: a) può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate, tracciando, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno di una di tali liste, poste alla destra del nominativo prescelto. In tal caso, l’elettore esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista preferita (art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000); b) può, altresì, esprimere un voto disgiunto e cioè tracciare, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo recante il nominativo di un candidato alla carica di sindaco ed un altro segno su una lista non collegata al candidato-sindaco prescelto (art. 72, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000); c) può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sia sul contrassegno prescelto sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco, collegato alla lista votata. In questo caso, il voto si intende validamente espresso sia in favore del candidato alla carica di sindaco, sia in favore della lista ad esso collegata (art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993); d) può, con la matita copiativa, tracciare un segno di voto sul nominativo del candidato alla carica di sindaco o sul rettangolo che contiene il nominativo stesso, senza segnare alcun contrassegno di lista. In tal caso, si intende validamente votato solo il candidato prescelto ed è esclusa ogni attribuzione di voto alla lista o alle liste collegate (art. 6, comma 3, del D.P.R. n. 132/1993); e) può manifestare il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, segnando, nelle apposite righe stampate sotto ogni contrassegno, i nominativi dei candidati preferiti appartenenti alla lista prescelta, senza apporre alcun segno di voto sul relativo contrassegno. In tal caso, si intende validamente votata anche la lista cui appartengono i candidati votati nonché il candidato alla carica di sindaco, collegato con la lista stessa, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà indicata al precedente punto b), e cioè abbia espresso un voto per un diverso candidato alla carica di sindaco (art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 132/1993). Inoltre: 1) ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale, avendo presente che, nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza (art. 73, comma 3, secondo e terzo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000); 2) le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata (art. 73, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000); 3) il voto di preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, nelle apposite due righe stampate sotto il contrassegno della lista votata, il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima (art. 73, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 267/2000); 4) in caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi sempre il nome e il cognome e, ove occorra, la data di nascita; Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale OPERAZIONI DI VOTAZIONE 45 5) qualora il candidato abbia due cognomi, l’elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L’indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati (articolo 57, primo comma, del testo unico n. 570/1960); 6) la scheda deve essere restituita debitamente piegata; questa operazione deve essere eseguita dall’elettore prima di uscire dalla cabina (art. 49, secondo comma, del testo unico n. 570/1960). Con la scheda deve essere restituita anche la matita copiativa (art. 49, quarto comma, del testo unico n. 570). Data ultima modifica: 23 maggio 2013