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TARES

Entrata in vigore del tributo

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituita la TARES, ovvero il nuovo tributo comunale annuale (in sostituzione della TIA) sui rifiuti e sui servizi, destinato a finanziare i costi relativi al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati, oltre ai costi relativi ai servizi generali di carattere indivisibile, quali illuminazione e verde pubblico, istruzione, manutenzione strade e sicurezza.

Soggetti tenuti al pagamento

Il nuovo tributo, disciplinato dall’articolo 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti.

Utilizzo temporaneo dei locali

In caso di utilizzo temporaneo di durata non superiore a sei mesi (183 gg.) nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal proprietario o dal titolare di diritti reali di godimento dell’immobile (usufrutto, uso, abitazione, superficie) e non dall’utilizzatore.

Aree scoperte

Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali ad uso domestico e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. Sono, invece, soggette a tassazione le aree scoperte operative utilizzate per le attività produttive, commerciali, artigianali e/o professionali.

Regolamento

La TARES è disciplinata dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 11 del 08/05/2013 ed è applicata in base a tariffa calcolata ad anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno).

Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie calpestabile, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e in funzione della omogeneità nell’attitudine alla produzione di rifiuti.

La superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati. In sede di prima applicazione del tributo si considerano soggette a tributo le superfici già dichiarate o accertate ai fini della precedente tassazione.

Alla tariffa si applica in sede di conguaglio una maggiorazione a favore dello Stato pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.

Il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune mediante il modello F24.

Alla TARES si aggiunge infine l’Addizionale pari al 5% del tributo, da corrispondere alla Provincia di Milano per l’esercizio delle funzioni amministrative connesse alla tutela, protezione ed igiene ambientale.

Dichiarazione

La dichiarazione di nuova occupazione, cessazione e variazione, deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio occupazione o detenzione, cessazione, variazione dell’immobile o comunque dalla data dell’evento che determina il beneficio di riduzioni o agevolazioni.

Utenze domestiche

La dichiarazione deve essere presentata:

  • nel caso di residenti, dall’intestatario della scheda anagrafica;
  • nel caso di soggetti non residenti, dimoranti per almeno 6 mesi nel corso dell’anno solare, dall’occupante l’immobile a qualsiasi titolo;
  • nel caso di dimora inferiore a 6 mesi all’anno, dal proprietario o dal titolare di usufrutto o altro diritto reale sull’immobile;
  • nel caso di persone giuridiche, titolari di utenze domestiche condotte per meno di 6 mesi l’anno, la denuncia deve essere presentata dal legale rappresentante.

Utenze non domestiche

La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto legalmente responsabile dell’attività produttiva, commerciale, professionale o artigianale e/o dal rappresentante legale del soggetto giuridico che esercita le predette attività.

Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto obbligato alla presentazione della dichiarazione è il gestore dei servizi comuni.

Data ultima modifica: 13 aprile 2022
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