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Responsabilità dei proprietari di cani

La responsabilità per danni cagionati da animali è disciplinata dall’art. 2052 del Codice Civile, che così recita: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

Il Ministero dell’Ambiente, attraverso l’ordinanza n.68 del 3 marzo 2009, ha introdotto norme che disciplinano in maniera più dettagliata la condotta dei possessori di cani in modo da poter garantire una maggior tutela della pubblica incolumità e dei diritti dei quattrozampe.

L’art. 1 stabilisce che il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde sia civilmente che penalmente dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall’animale stesso.
Inoltre chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di prendere in custodia un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per tutto il relativo periodo.

Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo di un cane, compreso chi ne fa commercio, è tenuto a iscriverlo all’anagrafe regionale degli animali d’affezione, entro 15 giorni dall’inizio del possesso o entro 30 giorni dalla nascita e comunque prima della sua cessione a qualunque titolo.
L’identificazione in modo unico e permanente del cane con metodologia indolore, secondo le tecniche più avanzate, è contestuale all’iscrizione nell’anagrafe regionale degli animali d’affezione ed è eseguita dai veterinari accreditati dall’ATS o dai veterinari delle ATS.
Nel caso in cui l’identificazione (microchip o tatuaggio) dovesse risultare illeggibile, è tenuto a provvedere nuovamente all’identificazione degli animali.
E’ inoltre tenuto a denunciare entro 15 giorni qualsiasi cambiamento anagrafico, quali cessione, decesso o cambio di residenza ed entro 7
giorni la scomparsa per furto o per smarrimento.

La cura, la prevenzione e la corretta interazione con l’animale sono sempre la base per l’ottimale convivenza tra cittadini e animali da compagnia, ecco perché chi decide di prendere un cane dovrà seguire dei percorsi formativi attraverso enti preposti e specializzati.

E’ importante ricordare che l’ordinanza ribadisce l’obbligo del guinzaglio in ogni circostanza, a esclusione delle sole aree di sgambamento (le cosiddette aree cani), nonché la raccolta delle deiezioni in tutto l’ambito urbano.

Inoltre è espressamente vietato ogni tipo di addestramento (e qualsiasi operazione di selezione o di incrocio) teso a esaltare il lato aggressivo del cane.

Il nostro Comune ha recepito tali direttive nel "Regolamento comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana".

Qui di seguito un vademecum riassuntivo.

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Volantino
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Decalogo aree cani

Data ultima modifica: 29 dicembre 2020
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