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Autocertificazione

In sostituzione dei certificati anagrafici il cittadino può presentare una dichiarazione in carta semplice con firma non autenticata: L’AUTOCERTIFICAZIONE.
L’autocertificazione può essere presentata sia di persona che per posta, ha valore su tutto il territorio della Repubblica Italiana per scuole, ministeri, comuni, regioni, provincia, ASL, Motorizzzazione civile, INPS, INAIL, ecc., per gestori di pubblici servizi come ATM, TELECOM, AEM, ENEL, ACI, patronati, consorzio acqua potabile e per i privati che la accettino come assicurazioni, banche, notai o cooperative.

Normativa di riferimento
Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n.445 del 28/12/2000

Modalità di adempimento

Con l’autocertificazione sono comprovati in via definitiva i seguenti stati, fatti e qualità personali:

- data e luogo di nascita - residenza - cittadinanza - godimento dei diritti politici - stato di celibe/nubile/coniugato/vedovo - stato di famiglia
- esistenza in vita - nascita del figlio - decesso del coniuge, del genitore o del figlio
- titolo di studio, esami sostenuti - qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica - iscrizionie in albi o in elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione - appartenenza a ordini professionali
- situazione reddituale ed economica anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali - assolvimento di specifici obblighi contributivi, con l’indicazione delle somme corrisposte
- possesso del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi altro dato in possesso dell’anagrafe tributaria - stato di disoccupazione - qualità di pensionato, categoria della pensione e suo ammontare - qualità di studente - qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore di curatore e simili
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo - tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa - non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato
- vivenza a carico di qualcuno - tutti i dati relativi dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

L’autocertificazione ha la validità di 6 mesi dalla data di compilazione; per le autocertificazioni attestanti fatti, qualità e stati non soggetti a modificazione (ad esempio la nascita e il titolo di studio) la validità e illimitata.
Il cittadino deve essere consapevole che gli articoli 75 e 76 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, approvato con DPR n.445 del 28/12/2000, prevedono delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione nonchè la decadenza dall’eventuale beneficio ottenuto.

Possono utilizzare l’autocertificazione:
- i cittadini italiani e dell’Unione europea
- i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili o certificabili in Italia da soggetti pubblici.
I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le autocertificazioni solo nei casi in cui dichiarano stati, fatti, qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI CON LE AUTOCERTIFICAZIONI
Non possono essere in alcun modo sostituiti con l’autocertificazione i seguenti certificati: medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti.
Questi certificati devono essere presentati in originale o in copia autenticata.

CONTROLLI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Se le Amministrazioni hanno dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni sono tenute a effettuare i controlli necessari sulle dichiarazioni.
Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale.

DOCUMENTI PERSONALI
I dati relativi al nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile che possono essere rilevati da un documento di riconoscimento in corso di validità (carta d’identità o patente) hanno lo stesso valore dei relativi certificati.

Gli uffici pubblici non possono richiedere ai cittadini la certificazione di fatti già in loro possesso; devono sempre acquisire d’ufficio i certificati presenti in qualsiasi pubblica amministrazione.
Accettare l’autocertificazione è un preciso dovere di impiegati e funzionari degli uffici pubblici: chi non l’accetta rischia di essere punito con il reato di omissione di atti d’ufficio. Da gennaio 2012 la Lg.183/2011 vieta la richiesta e il rilascio da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei certificati

Note

Per fare l’autocertificazione NON E’ necessario recarsi all’ufficio anagrafe. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Allegati

modello di autocertificazione in formato .pdf

Data ultima modifica: 5 agosto 2016
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