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IMU: Il comune ti aiuta nel calcolo

Dal 1° gennaio 2012 si applica l’Imposta Municipale Propria (IMU), in sostituzione dell’I.C.I.

E’ possibile effettuare il calcolo on-line cliccando su

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E’ possibile collegarsi al sito dell’Agenzia del Territorio per conoscere e/o controllare la rendita catastale del proprio immobile, bastano codice fiscale e i dati catastali (foglio, particella e subalterno che si ricavano dal rogito).

L’Amministrazione Comunale sta inviando a domicilio il modello F24 con il conteggio, per versare in acconto la nuova imposta municipale, a chi ha già avanzato la richiesta. Ad esclusione dei cittadini che hanno modificato la loro abitazione principale, se hanno venduto o acquistato immobili diversi nel corso dell’anno 2012 o nell’anno immediatamente precedente.

Il Settore Risorse da Entrate Proprie non può in questi casi garantire la correttezza del conteggio, dal momento che la banca dati comunale non risulta in possesso di tali modifiche, soggette a dichiarazione in un momento successivo all’invio del modello F24. Per queste casistiche è comunque possibile rivolgersi ad un professionista o ad un CAAF.

Il pagamento della prima rata per il 2012 è previsto entro il 18 giugno, applicando le aliquote di base e le detrazioni previste dal Decreto Legge n. 201/2011:

  • 4 per mille per l’abitazione principale e le relative pertinenze
  • 7,6 per mille per tutti gli altri immobili
  • 200,00 euro di detrazione per l’abitazione principale, eventualmente maggiorata di 50,00 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione dei genitori.

L’ammontare complessivo dell’importo dovuto per l’anno 2012 sarà definito a conguaglio in relazione al valore delle aliquote stabilite dal Consiglio comunale per il territorio di Cinisello Balsamo. Il saldo andrà effettuato entro il 17 dicembre. Per maggiori informazioni è possibile consultare qui il Comunicato Stampa relativo.

Al fine di poter determinare in modo corretto il saldo del mese di dicembre, si invitano tutti coloro che posseggono altri fabbricati (oltre l’abitazione principale) concessi in locazione, a disposizione/non locati, concessi in comodato a voler comunicare allo scrivente l’utilizzo degli stessi al 1° Gennaio 2012.

A tal scopo è necessario restituire il modulo di autocertificazione al Settore Risorse da Entrate Proprie entro il 20 settembre 2012 tramite:

• Posta ordinaria all’indirizzo Vicolo del Gallo n.10; • Fax allo 02/66023460; • Mail: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it; • P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) comune.cinisellobalsamo@pec.regione.lombardia.it

In caso di mancata trasmiss ione di quanto richiesto per il calcolo del saldo 2012, verranno applicate le aliquote ordinarie che verranno deliberate dal Consiglio Comunale.

---------------------------SALDO----------------------------

Il versamento a saldo dell’imposta Municipale Propria – I.M.U. dovrà avvenire applicando le aliquote e le detrazioni previste dalla Deliberazione Comunale n. 20 del 17/05/2012 e dal Regolamento Comunale approvato con atto di Consiglio Comunale n. 17 del 03/05/2012. La 2^ rata dell’ I.M.U. corrisponde al saldo complessivamente dovuto per l’intero anno, con conguaglio sulle precedenti rate, calcolato sulla base delle aliquote deliberate dall’Amministrazione Comunale. Il saldo andrà effettuato entro il 17 dicembre 2012 (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 dicembre).

Le aliquote deliberate sono:

 4 PER MILLE – per l’abitazione principale, le relative pertinenze e gli immobili assimilati all’abitazione principale, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria;

 4,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2012, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in comodato ad ascendenti o discendenti in linea retta fino al secondo grado, che ivi risiedano anagraficamente nonché dimorino abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 7,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2012, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 4 PER MILLE – per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, assegnate in godimento ed adibite ad abitazione dei soci assegnatari, secondo la definizione prevista dal Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda Lombarda Edilizia Residenziale;

 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo che, al 1° gennaio 2012, il possessore, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, conceda in locazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, ovvero ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 4 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute da fondazioni e onlus a titolo di proprietà o di altro diritto reale e che, al 1° gennaio 2012, vengano concesse in locazione, con contratto registrato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a persona fisica che ivi risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 144, comma 1, del Codice Civile;

 10,6 PER MILLE – per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali, al 1° gennaio 2012, non risultino registrati contratti di locazione, intendendosi per tali gli alloggi tenuti a disposizione ma non utilizzati dal soggetto passivo, ovvero sottratti volontariamente al mercato delle locazioni;

 9,5 PER MILLE – ALIQUOTA ORDINARIA – per tutte le altre fattispecie imponibili non comprese in quelle precedenti.

Chi deve pagare: L’IMU è dovuta dagli stessi soggetti passivi dell’ICI per il possesso di immobili, ivi compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze. Per cui:
- dai proprietari di fabbricati siti nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo;
- dai titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su detti immobili;
- dal locatario finanziario e dal titolare di concessione di beni demaniali;
- dal coniuge al quale è assegnata la casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria, detta assegnazione si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

Si ricorda che per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,con categoria catastale A1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile e lo stesso dovrà essere indicato nell’apposita Dichiarazione IMU da presentarsi presso gli sportelli del Settore entro il 4 febbraio 2013.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Anche per il saldo l’Amministrazione Comunale sta inviando a domicilio il modello F24 con il conteggio, per versare l’ imposta municipale, a chi ha già avanzato la richiesta. Ad esclusione dei cittadini che hanno modificato la loro abitazione principale, se hanno venduto o acquistato immobili diversi nel corso dell’anno 2012 o nell’anno immediatamente precedente.

Il Settore Risorse da Entrate Proprie non può in questi casi garantire la correttezza del conteggio, dal momento che la banca dati comunale non risulta in possesso di tali modifiche, soggette a dichiarazione in un momento successivo all’invio del modello F24. Per queste casistiche è comunque possibile rivolgersi ad un professionista o ad un CAAF.

Modalità di pagamento:

Per l’anno 2012, l’imposta dovuta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze può essere versata come segue:

in tre rate per l’abitazione principale e pertinenze
- la prima, pari ad un terzo dell’imposta, da corrispondere entro il 18 giugno (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 giugno)
- la seconda, pari ad un terzo dell’imposta, da corrispondere entro il 17 settembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 settembre)
- la terza rata, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate, da corrispondere entro il 17 dicembre (primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del 16 dicembre)

oppure:

in due rate
- la prima, in misura pari al 50 per cento dell’imposta, da corrispondere entro il 18 giugno
- la seconda, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima rata, da corrispondere entro il 17 dicembre.

Nota bene: il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi (es. 144,35 diventa 144,00), per eccesso se superiore a detto importo (es. 144,50 diventa 145,00).

RIVALUTAZIONE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE:

Il valore su cui calcolare l’imposta si ottiene applicando alla rendita catastale, rivalutata del 5% (cinque), i seguenti moltiplicatori:

 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie C/2, C/6 e C/7, esclusa la categoria A/10;

 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, con eccezione dei fabbricati categoria D/5 il cui moltiplicatore è 80;

 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1;

 135 per il reddito dominicale dei terreni agricoli, da rivalutarsi invece del 25%;

 110 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli, da rivalutarsi invece del 25%.

PAGAMENTO: il versamento dell’imposta deve eseguirsi a mezzo del modello F24, prestando la massima attenzione al codice catastale da indicare nel campo Codice comune”, ovvero C707. L’indicazione errata o non chiara del codice comporta il trasferimento dell’importo da Lei versato ad un Comune diverso rispetto a Cinisello Balsamo. Non è dovuto il versamento se l’imposta dovuta per l’intero anno è inferiore a € 2,07.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo per il versamento dell’IMU tramite modello F24

Immobili Codice Tributo quota Comune Codice tributo quota Stato
Abitazione principale e pertinenze 3912 =====
Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 =====
Terreni 3914 3915
Aree fabbricabili 3916 3917
Altri fabbricati 3918 3919

Abitazione principale e relative pertinenze:

L’imposta dovuta si determina applicando al valore degli immobili e sulla base dei requisiti posseduti, l’aliquota del 4 per mille.

Il valore è dato dalla rendita catastale, risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposta, aumentata del 5% e moltiplicata per il coefficiente 160 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9 e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

Detrazione abitazione principale:

Dall’imposta dovuta per l’immobile destinato ad abitazione principale del soggetto passivo, e relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00.

La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste tale destinazione.
Inoltre, nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata come abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta in parti uguali tra loro, prescindendo dalle quote di possesso.

Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Tale maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo di sussistenza dei requisiti e deve essere suddivisa tra il/i genitore /i soggetti passivi dell’imposta, che beneficiano della detrazione per abitazione principale.

Dichiarazione:

La dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui sorge l’obbligo per l’adempimento (cioè qualora si siano verificate variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta). In assenza di modifiche che comportino un diverso ammontare dell’imposta, la dichiarazione vale anche per i successivi anni di imposta. Il termine di scadenza per presentare la prima dichiarazione IMU, relativa ad immobili che abbiano subìto modifiche dal 1° gennaio 2012, è stato fissato al 04 Febbraio 2013.

Non sono tenuti a presentare la dichiarazione Imu i possessori di immobili adibiti ad abitazione principale, con relative pertinenze, e coloro che hanno già presentato la dichiarazione Ici. I contribuenti che invece hanno ceduto o acquistato immobili o la titolarità di altri diritti reali a partire dal 1° gennaio di quest’anno devono inoltrare la dichiarazione al comune, a meno che gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta non siano acquisibili attraverso la consultazione della banca dati catastale o gli enti non siano già in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. Vanno quindi denunciate le riduzioni d’imposta sia se si acquista sia se si perde il relativo diritto.

Obbligati. La dichiarazione deve essere presentata da coloro che vantino il diritto a fruire di riduzioni d’imposta. Quindi, sono tenuti all’adempimento i titolari di fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, non costituisce, per sé solo, motivo di inagibilità o inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, energia elettrica, fognature, ecc.). Coloro che possiedono immobili di interesse storico o artistico. Inoltre, vanno denunciati tutti i casi in cui l’amministrazione comunale non possiede le notizie utili per verificare la correttezza dell’operato dei contribuenti.

Anche per i titolari di immobili adibiti ad abitazione principale, però, è prevista, un’eccezione all’esonero generalizzato dall’obbligo dichiarativo, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare possiedano più di un immobile nello stesso comune. L’agevolazione, infatti, è limitata a un solo immobile nel quale risiede e dimora uno dei coniugi, il quale è tenuto a presentare la dichiarazione. In questo caso il ministero ritiene che, al fine di «evitare comportamenti elusivi in ordine all’applicazione delle agevolazioni», permane l’obbligo dichiarativo a carico di uno dei due coniugi.

Esonerati. La conoscenza da parte del comune delle risultanze anagrafiche fa venire meno la necessità di presentazione della dichiarazione. L’esclusione si estende anche all’indicazione dei figli di età non superiore a 26 anni per i quali è possibile fruire della maggiorazione di 50 euro.

Per informazioni e chiarimenti: Settore Risorse da Entrate Proprie
Ufficio Tributi Vicolo del Gallo 10
Recapiti telefonici: 02/66023402, 476, 827, 408, 468, 469, 456, 807, 806, 458, 459, 465, 441, 471, 463
Telefax: 02/66023460
Orari apertura al pubblico lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.20
E-mail: info@comune.cinisello-balsamo.mi.it


Regolamento Imposta Municipale Propria

Delibera Aliquote IMU 2012

Modello DICHIARAZIONE IMP

Istruzioni Dichiarazione IMP

Autocertificazione residente presso Istituto di ricovero o sanitario

Autocertificazione Altri Fabbricati IMP 2012

Modulo Richiesta Rimborso IMU


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