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INFORMAZIONI SULLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

INFORMAZIONI SULLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Normativa di riferimento: Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 13); Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (artt. 8, 9 e 14); Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (c.d. “salva Italia”), convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214 ha anticipato al 2012 l’applicazione in via sperimentale dell’Imposta Municipale Propria (IMP), stabilendo l’applicazione a regime dal 2015, intervenendo così anche su quanto originariamente stabilito dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

Il nuovo tributo sostituisce

 l’Imposta Comunale sugli Immobili

 l’Imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati (quindi gli immobili di proprietà dei privati saranno assoggettati a IRPEF ed addizionali solo se locati)

Le novità di maggior rilievo sono:

Reintroduzione della tassazione delle abitazioni principali e relative pertinenze (è stato infatti abrogato il D.L. 93/2008 che ne prevedeva l’esenzione): per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente; per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;

Il criterio di calcolo per tutte le categorie non è variato rispetto all’ICI, tuttavia il valore imponibile IMP è determinato utilizzando nuovi moltiplicatori della rendita catastale rivalutata (art. 13, comma 4, L. 214/2011). Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1°gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;

c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1°gennaio 2013;

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

I nuovi valori sono utili solo ai fini dell’IMP e non costituiscono revisione degli estimi catastali.

La detrazione per l’abitazione principale e le relative pertinenze (art. 13 comma 10, d.l. 201/2011) è stabilita in € 200,00; tale detrazione è maggiorata (solo per gli anni 2012 e 2013) di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Ulteriori informazioni circa la nuova imposta municipale propria verranno fornite successivamente all’approvazione del Regolamento per l’applicazione del tributo e della delibera di determinazione delle aliquote e detrazioni.


 

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